Sentenza del 08/06/2015 n. 221 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di non aver avuto legittima conoscenza dell’avviso di accertamento, notificato presso la sua abitazione mediante deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c. Secondo il ricorrente, durante la fase precontenziosa aveva conferito procura a un professionista, indicando il domicilio presso lo studio di quest’ultimo; pertanto, l’avviso avrebbe dovuto essere notificato al professionista. Deduceva inoltre la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo, la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 e l’infondatezza della pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo valida l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore e conseguentemente invalida la notifica dell’avviso di accertamento, con invalidità derivata della cartella. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha riformato integralmente la sentenza. Ha ritenuto che la procura fosse riferita esclusivamente alla procedura precontenziosa e non contenesse una volontà espressa, chiara e univoca di eleggere domicilio ai sensi dell’art. 60, lettera d), del D.P.R. 600/1973. La notifica presso il domicilio fiscale del contribuente, eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. e l’art. 60 del D.P.R. 600/1973, è stata quindi ritenuta valida. Poiché l’avviso non era stato impugnato entro sessanta giorni, esso era divenuto definitivo; di conseguenza, è stata confermata la cartella di pagamento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
L’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti di accertamento deve essere espressa, chiara e univoca. Non è sufficiente una procura riferita genericamente a una procedura precontenziosa, né l’indicazione dello studio del professionista, se non emerge inequivocabilmente la volontà di eleggere domicilio ai sensi della norma.
Disciplina la notificazione in caso di temporanea irreperibilità o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto presso il domicilio, mediante deposito presso la Casa Comunale e successiva comunicazione al destinatario. Nel caso concreto, la procedura è stata ritenuta regolare.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000
Il contribuente aveva invocato la violazione del termine previsto dopo la conclusione delle operazioni di verifica; tuttavia, tale motivo è stato ritenuto assorbito, poiché la decisione sull’efficacia della notifica dell’accertamento era sufficiente a definire la controversia.
Artt. 51 D.P.R. 633/1972 e 32 D.P.R. 600/1973
Costituiscono la base normativa dell’invito dell’Amministrazione a fornire chiarimenti e documentazione nell’ambito dell’indagine sui rapporti bancari del contribuente.
La procura conferita al professionista, anche se idonea alla rappresentanza nel processo tributario, produce effetti per le notifiche degli atti processuali e non sostituisce l’elezione di domicilio specificamente richiesta dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973 per gli atti di accertamento.
Cassazione, sentenza n. 16412/2007
Richiamata dal giudice di primo grado per sostenere il principio dell’invalidità derivata degli atti successivi quando l’atto impositivo presupposto sia nullo o inesistente; tale impostazione è stata superata in appello perché la notifica dell’accertamento è stata ritenuta valida.
Massime di principio
- Per ricevere gli atti di accertamento presso il professionista, l’elezione di domicilio deve essere formulata secondo le modalità previste dalla legge e con una dichiarazione espressa, specifica e inequivocabile; la sola procura o delega per una fase precontenziosa normalmente non è sufficiente.
- L’indicazione dell’indirizzo dello studio del consulente all’interno di una procura non implica automaticamente l’elezione di domicilio fiscale per le notifiche degli avvisi di accertamento.
- La procura per la rappresentanza o difesa in giudizio e l’elezione di domicilio per gli atti amministrativi tributari sono istituti distinti, con effetti diversi.
- Quando la notifica presso il domicilio fiscale è eseguita correttamente mediante la procedura di deposito e comunicazione prevista dall’art. 140 c.p.c., l’atto può considerarsi validamente conosciuto anche se il contribuente non lo ritira materialmente.
- Un avviso di accertamento validamente notificato deve essere impugnato entro il termine previsto; in mancanza, diventa definitivo e la successiva cartella fondata su tale atto non può essere contestata riproponendo questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro l’accertamento.
- L’invalidità della cartella per vizi dell’atto presupposto può essere riconosciuta solo se il vizio dell’atto presupposto è effettivo e tempestivamente fatto valere; se l’accertamento è valido e definitivo, gli atti successivi ne seguono normalmente gli effetti.
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