Sentenza del 08/06/2015 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRPEF - Accertamento e controlli - Redditi fondiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva dichiarato, ai fini IRPEF, redditi fondiari pari a 67.000 euro, a fronte del canone annuo contrattuale di 80.000 euro. La differenza era stata giustificata come riduzione promozionale concessa al conduttore per compensare le spese di adattamento dei locali a uso ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decurtazione, sostenendo che, per le locazioni di immobili a uso non abitativo, l'intero canone pattuito concorre alla formazione del reddito fondiario, indipendentemente dall'effettiva percezione e senza possibilità di dedurre riduzioni collegate a migliorie o altre utilità non formalmente riconducibili alla cessazione del contratto.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza della CTP di Genova, che aveva annullato l'accertamento. È stato respinto il ricorso della contribuente e confermato il recupero a tassazione dei maggiori redditi fondiari, pari a 4.549 euro di imposta, oltre sanzioni e interessi. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 400 euro per ciascun grado, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi fondiari da locazione di immobili a uso non abitativo
Il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile a uso non abitativo deve essere determinato sulla base dell'intero canone contrattualmente previsto, anche se il locatore dichiara di aver percepito una somma inferiore.
Principio di irrilevanza della mancata percezione del canone nei redditi fondiari
Per gli immobili locati a uso non abitativo, il canone concorre alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dalla sua effettiva riscossione. Non sono ammesse decurtazioni per sconti, compensazioni o utilità collegate a migliorie, salvo la cessazione del contratto per intervenuto sfratto.
Massime di principio
- Nelle locazioni immobiliari a uso non abitativo, ai fini IRPEF occorre normalmente dichiarare l'intero canone risultante dal contratto, anche se il locatore ha incassato meno o ha concesso riduzioni di fatto.
- Sconti o riduzioni giustificati da lavori, migliorie o adattamenti eseguiti dal conduttore non riducono automaticamente il reddito fondiario imponibile, soprattutto se configurano utilità patrimoniali diverse dal canone formalmente pattuito.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare il vantaggio effettivo conseguito dal locatore attraverso le migliorie per applicare il canone contrattuale quale base imponibile.
- Per evitare contestazioni, eventuali riduzioni del canone dovrebbero essere formalizzate contrattualmente o mediante atto scritto coerente con la disciplina civilistica e fiscale applicabile.
- La regola esaminata riguarda specificamente i redditi fondiari da locazione non abitativa e non implica automaticamente la stessa disciplina per ogni tipologia di locazione o per ogni periodo d'imposta.
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