Sentenza del 08/06/2015 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - Fondo patrimoniale - Debito tributario - Mancata preesistenza - Non rileva - Agente riscossione - Azione revocatoria - Omesso esperimento - Rileva - Illegittimità iscrizione ipotecaria - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, sostenendo che l'immobile era stato vincolato in un fondo patrimoniale e che l'agente della riscossione, pur avendo notificato il primo ruolo già nel 2004, non aveva tempestivamente esercitato l'azione revocatoria per far dichiarare inefficace il fondo nei confronti del creditore tributario. Il debito derivava da attività professionali, artigianali e commerciali, ma la mancata preesistenza del fondo rispetto al debito non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a consentire l'iscrizione ipotecaria.
La decisione
L'iscrizione ipotecaria effettuata nel 2011 è stata ritenuta illegittima. L'agente della riscossione, una volta venuto a conoscenza del fondo patrimoniale e ritenendo che il vincolo fosse pregiudizievole per la riscossione, avrebbe dovuto agire tempestivamente con l'azione revocatoria. Non potendo omettere tale azione e procedere direttamente all'iscrizione ipotecaria, il concessionario non può far valere il vincolo in via esecutiva senza averne prima ottenuto l'inefficacia nei propri confronti.
Norme richiamate
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può limitare l'aggressione esecutiva dei beni vincolati quando il debito non è stato contratto per esigenze della famiglia. La sua costituzione successiva all'insorgenza del debito non rende automaticamente possibile l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione.
Azione revocatoria
Se il creditore ritiene che la costituzione del fondo patrimoniale pregiudichi la riscossione, deve esercitare tempestivamente l'azione revocatoria per ottenere l'inefficacia del vincolo nei suoi confronti. L'omesso esperimento della revocatoria impedisce di procedere direttamente all'iscrizione ipotecaria sull'immobile vincolato.
Massime di principio
- La costituzione del fondo patrimoniale dopo la nascita del debito non consente automaticamente al creditore di ignorare il vincolo: occorre verificare se sia stata esercitata tempestivamente l'azione revocatoria.
- L'agente della riscossione non può normalmente sostituire l'azione revocatoria con una diretta iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, quando il vincolo è opponibile e non è stato previamente dichiarato inefficace.
- Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria occorre considerare la natura del debito, la destinazione del fondo, la data di costituzione, la data di conoscenza del vincolo e l'eventuale tempestività dell'azione revocatoria.
- La provenienza professionale, commerciale o artigianale del debito è un elemento rilevante, ma non elimina di per sé la necessità di contestare giudizialmente l'efficacia del fondo patrimoniale quando il creditore intende aggredire i beni vincolati.
- In situazioni analoghe, l'inerzia prolungata dell'agente della riscossione nel promuovere la revocatoria può comportare l'illegittimità dell'ipoteca successivamente iscritta.
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