Sentenza del 08/06/2015 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
Accertamento - contraddittorio - omessa produzione di documenti - effetto preclusivo alla produzione in sede processuale - automatismo - non è tale. Omessa produzione di documenti in sede procedimentale - svolgimento in ogni caso delle indagini - possibilità di produrre in sede processuale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa preclusione processuale non è stata ritenuta automatica né applicabile in senso assoluto. Essa deve essere valutata in relazione alle circostanze concrete. Quando l'Amministrazione abbia comunque svolto indagini sostanziali e approfondite, senza limitarsi a richiedere la documentazione omessa, il contribuente conserva la possibilità di produrre quei documenti in sede processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva che la documentazione non esibita nella fase procedimentale potesse comunque essere prodotta in sede processuale, poiché l'Amministrazione finanziaria non si era limitata a richiederla, ma aveva svolto ulteriori e approfondite indagini sul contribuente. La questione riguardava l'interpretazione degli articoli 32, commi 3 e 4, del D.P.R. 600/1973, secondo cui la mancata esibizione dei documenti può comportarne l'inutilizzabilità in giudizio.
Norme richiamate
Art. 32, commi 3 e 4, D.P.R. 600/1973
La mancata produzione di documenti durante il contraddittorio può determinare l'inutilizzabilità degli stessi in giudizio, ma l'effetto preclusivo non opera automaticamente: occorre considerare il comportamento complessivo dell'Amministrazione e le circostanze del caso concreto.
Art. 39, comma 2, lettera d), D.P.R. 600/1973
La norma disciplina l'accertamento induttivo e il ricorso a elementi presuntivi, nell'ambito dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La mancata esibizione di documenti nella fase amministrativa non comporta sempre e automaticamente la loro inutilizzabilità nel processo tributario.
- Per applicare la preclusione occorre verificare se l'Amministrazione abbia formulato una richiesta documentale chiara e specifica e se il contribuente abbia ingiustificatamente omesso di adempiervi.
- Se l'Amministrazione ha svolto comunque un'attività istruttoria approfondita e non ha fondato l'accertamento esclusivamente sulla mancata produzione dei documenti, il contribuente può avere ancora la possibilità di depositarli in giudizio.
- La valutazione deve essere concreta e tener conto del comportamento di entrambe le parti, delle richieste formulate, delle risposte fornite e dell'effettiva incidenza dei documenti sulla decisione.
- È comunque prudente produrre tempestivamente tutta la documentazione richiesta durante il contraddittorio e, in caso di produzione successiva, spiegare le ragioni dell'omissione.
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