Sentenza del 08/06/2015 n. 218 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato un credito d'imposta di Euro 381.901,59, maturato nel 2007 e utilizzato nel 2009. Il recupero derivava dal mancato inserimento del credito residuo nel formulario telematico previsto dalla normativa sul monitoraggio dei crediti d'imposta, con conseguente mancata prenotazione e assegnazione. La contribuente contestava sia la decadenza dal beneficio e il recupero del credito, sia l'applicazione delle sanzioni, sostenendo l'esistenza di incertezza normativa e di un credito effettivamente maturato e non inesistente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha confermato il recupero del credito d'imposta, ritenendo che il mancato rispetto dell'obbligo procedurale comportasse la decadenza dal beneficio, poiché le norme sulle agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente. Tuttavia, ha annullato integralmente le sanzioni, rilevando che il credito era maturato ed era incontestato, mentre la violazione riguardava esclusivamente il suo utilizzo irregolare. La Corte ha inoltre riconosciuto una situazione di obiettiva incertezza normativa, chiarita solo successivamente dall'Amministrazione finanziaria. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Utilizzo in compensazione dei crediti mediante modello F24.
La società aveva utilizzato una parte del credito d'imposta mediante compensazione secondo la disciplina ordinaria.
A pena di decadenza dal contributo, i soggetti interessati inoltrano per via telematica un apposito formulario; l'inoltro vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta.
Il mancato invio o la compilazione incompleta del formulario di monitoraggio comporta la decadenza dal credito, anche quando il credito sia stato effettivamente maturato. Le disposizioni sulle agevolazioni fiscali, in quanto derogatorie rispetto al sistema ordinario, devono essere interpretate restrittivamente.
Il giudice tributario può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni.
La norma consente di disapplicare le sanzioni quando il contribuente abbia violato una disposizione in un contesto di obiettiva incertezza interpretativa. Nel caso concreto, l'incertezza riguardava gli obblighi e le modalità operative del monitoraggio.
Disposizioni sul monitoraggio dei crediti d'imposta.
La disciplina del monitoraggio è stata estesa ai crediti d'imposta vigenti, con l'obiettivo di assicurare il controllo della spesa e la copertura finanziaria delle agevolazioni.
Art. 1, commi da 280 a 283, della Legge 296/2006
Credito d'imposta per le spese relative ad attività di ricerca.
Costituisce la disciplina sostanziale del credito d'imposta oggetto della controversia.
Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 24060 del 12 novembre 2014
Il giudice tributario può procedere d'ufficio alla disapplicazione delle sanzioni solo se vi sia una specifica domanda del contribuente, proposta nei modi e nei termini processuali appropriati.
La disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa richiede una specifica richiesta del contribuente; non è sufficiente che l'incertezza sia rilevabile autonomamente dal giudice.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata a un adempimento formale espressamente previsto a pena di decadenza, il mancato o inesatto adempimento può comportare la perdita del beneficio anche se il credito è sostanzialmente spettante.
- Le norme sulle agevolazioni fiscali e sui relativi adempimenti devono essere interpretate restrittivamente; non è normalmente possibile sostituire un adempimento prescritto con comportamenti equivalenti non previsti dalla legge.
- È opportuno distinguere tra credito inesistente e credito esistente ma utilizzato irregolarmente: nel secondo caso il recupero può essere confermato, ma le sanzioni possono essere escluse se ricorrono obiettive condizioni di incertezza normativa.
- L'incertezza normativa deve essere concreta, oggettiva e riferita alla portata della disposizione, non basata soltanto su una difficoltà soggettiva del contribuente.
- La richiesta di disapplicazione delle sanzioni deve essere formulata espressamente nel ricorso o nell'atto processuale pertinente e adeguatamente motivata.
- Circolari e chiarimenti amministrativi successivi possono costituire un indice dell'incertezza normativa esistente al momento della violazione, ma non possono di regola modificare i requisiti sostanziali stabiliti dalla legge.
- La compensazione delle spese è possibile quando il contribuente ottiene solo un successo parziale, quando ha comunque violato obblighi procedurali o quando la controversia presenta questioni nuove e controverse.
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