Sentenza n. 4072/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma quanto al ricorso n. 8584 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7087/2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 9907 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Sesta) n. 7087/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 7087/2025, che aveva accolto il ricorso contro la procedura concorsuale per l’assunzione di un istruttore amministrativo e annullato la procedura per mancata pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei commissari
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato non idoneo aveva impugnato l’intera procedura concorsuale, deducendo, tra l’altro, la violazione del regolamento comunale e dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 per la mancata pubblicazione di un avviso pubblico volto alla selezione dei componenti esterni della commissione; violazioni dei principi di trasparenza nella nomina della commissione; difetto di motivazione e nullità; illegittimità dello svolgimento della prova in modalità cartacea anziché digitale; mancata verbalizzazione o elaborazione delle tracce; conflitto di interessi del responsabile del servizio, il cui figlio aveva partecipato ad alcune procedure; vizi del decreto di nomina del responsabile; mancata comunicazione dei criteri di valutazione e tardiva pubblicazione degli esiti. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’art. 6 del regolamento comunale, mediante il rinvio all’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e all’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001, imponesse la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico per raccogliere le candidature dei commissari. La candidata vincitrice e il Comune hanno appellato la sentenza deducendo l’erroneità di tale interpretazione, l’omessa integrazione del contraddittorio, la tardività e l’acquiescenza, il difetto di interesse del ricorrente e, per il Comune, l’omessa verifica della concreta lesività del vizio e della prova di resistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli e li ha accolti, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto che l’art. 6 del regolamento comunale disciplinasse compiutamente la composizione della commissione e rinviasse alla legislazione statale soltanto quanto ai requisiti di composizione e professionalità dei commissari, non anche alle modalità di raccolta delle candidature o all’obbligo di pubblicare un avviso pubblico. Tale conclusione è stata fondata sull’autonomia regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione degli uffici e procedure di accesso al pubblico impiego e sul carattere suppletivo della disciplina statale previsto dall’art. 89, comma 4, TUEL. Il Collegio ha ritenuto quindi assorbita la questione relativa alla prova di resistenza prospettata dal Comune. Ha respinto le residue censure processuali della candidata, escludendo l’omessa integrazione del contraddittorio e la tardività o acquiescenza: in assenza di clausole escludenti, l’interesse a ricorrere contro una procedura concorsuale si attualizza con l’esito negativo della procedura, e la mera conoscenza delle regole concorsuali non comporta acquiescenza. Ha inoltre respinto i motivi riproposti dal candidato. La motivazione della nomina dei commissari era sufficiente, poiché fondata sulla valutazione dei curricula e non era necessario un confronto formale tra le candidature; non era stata contestata in concreto la competenza dei commissari. La modalità cartacea della prova a risposta multipla non era illegittima: l’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, nella formulazione vigente, esprime una preferenza per lo strumento digitale ma non ne stabilisce l’obbligatorietà esclusiva, purché siano garantite imparzialità e trasparenza; nel caso concreto, i moduli con lettura ottica e codici a barre assicuravano anonimato e tracciabilità. La predisposizione dei quesiti mediante società specializzata, con validazione e sorteggio da parte della commissione, era idonea; l’assenza di una verbalizzazione autonoma non determinava illegittimità in mancanza di elementi concreti di compromissione della segretezza, adeguatezza dei quesiti o par condicio. L’obbligo di astensione riguardava le procedure alle quali partecipava il figlio del responsabile, per le quali il funzionario era stato dispensato, e non poteva estendersi ad autonome procedure senza prova di un effettivo conflitto. I vizi formali relativi alla pubblicazione, protocollazione e nomina del responsabile, alla comunicazione dei criteri e alla pubblicazione degli esiti non erano accompagnati dalla dimostrazione di una concreta incidenza sul risultato o sulla par condicio. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi
La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni
Il rinvio alle disposizioni legislative vigenti riguarda la composizione e i requisiti professionali dei commissari, non impone la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature.
La disposizione è richiamata dal regolamento comunale, ma tale richiamo non è stato interpretato come imposizione inderogabile dell’avviso pubblico per la selezione dei commissari, quando la disciplina regolamentare locale abbia regolato autonomamente la composizione della commissione.
art. 35-ter d.lgs. n. 165/2001
Il richiamo al Portale unico per il reclutamento non comporta, nel caso esaminato, un obbligo applicabile alla selezione dei commissari in assenza di una specifica previsione regolamentare o normativa ritenuta vincolante.
Riconosce l’autonomia normativa e regolamentare degli enti locali.
Concorre a fondare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione.
art. 89, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
La disciplina statale sul reclutamento opera in via suppletiva, soltanto in assenza di regolamentazione locale o per gli aspetti non regolati.
art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994
Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove
La formulazione vigente manifesta una preferenza per la modalità digitale, ma non stabilisce l’obbligatorietà o esclusività della stessa; la modalità cartacea resta legittima se garantisce imparzialità, trasparenza, anonimato e correttezza della valutazione.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994
Richiamato tra le censure originarie, senza una specifica interpretazione decisiva autonoma nella sentenza d’appello.
Il dovere di astensione opera in presenza di un effettivo conflitto di interessi riferibile allo specifico procedimento; non è sufficiente una situazione meramente ipotetica o relativa ad altre procedure autonome.
artt. 6, 7 e 14 d.P.R. n. 62/2013
Richiamati in materia di astensione e conflitto di interessi; il Collegio ha escluso l’estensione dell’obbligo di astensione a procedure diverse da quelle nelle quali partecipava il congiunto, in assenza di prova di un interesse personale concreto.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono che le modalità della selezione assicurino trasparenza ed equità, ma non rendono illegittima la scelta organizzativa non accompagnata da una concreta compromissione della par condicio.
La censura di omessa integrazione del contraddittorio è stata respinta, essendo state effettuate le notifiche ai soggetti interessati.
Consente la riproposizione in appello dei motivi non accolti o non esaminati; i motivi riproposti dal candidato sono stati comunque respinti nel merito.
Richiamato con riguardo alla necessità di un interesse ad agire personale, concreto e attuale.
Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4
In assenza di clausole escludenti o oscure, l’interesse a ricorrere contro una procedura concorsuale si attualizza con la conclusione della procedura e con l’esito negativo per il concorrente; la mera conoscenza delle regole non determina acquiescenza.
Richiamato nei motivi d’appello, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale disciplina in modo compiuto la composizione delle commissioni di concorso, il rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione deve essere interpretato, salvo diversa previsione espressa, come riferito ai requisiti e al numero dei componenti, non anche all’obbligo di pubblicare un avviso per raccogliere le candidature dei commissari.
- Ai sensi dell’art. 89, comma 4, TUEL, la disciplina statale sulle procedure di reclutamento opera in via suppletiva rispetto alla regolamentazione locale dell’organizzazione degli uffici e delle procedure di accesso; non integra la disciplina comunale negli aspetti già compiutamente regolati.
- In assenza di clausole escludenti o immediatamente lesive contenute nel bando, l’interesse a ricorrere contro una procedura concorsuale si attualizza con l’esito negativo della selezione; la mera partecipazione o presa d’atto delle regole concorsuali non costituisce acquiescenza.
- La scelta della modalità di svolgimento di una prova concorsuale rientra nella discrezionalità dell’amministrazione. La preferenza normativa per gli strumenti digitali non esclude l’utilizzo del supporto cartaceo, purché siano concretamente garantiti imparzialità, trasparenza, anonimato, tracciabilità e correttezza della valutazione.
- La nomina dei commissari di concorso non richiede, in assenza di una specifica disposizione, un confronto formale e dettagliato tra tutte le candidature: è sufficiente che la competenza richiesta sussista in concreto e che la scelta sia sorretta dalla valutazione dei curricula.
- I vizi meramente formali degli atti della procedura concorsuale non determinano l’annullamento se il ricorrente non dimostra una concreta incidenza del vizio sul contenuto della prova, sulla par condicio, sul punteggio o sull’esito della selezione.
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