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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05754/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di una società poi fallita, con ripresa a tassazione di costi ritenuti non documentati, operazioni attive asseritamente non contabilizzate e disconoscimento di note di credito ritenute ingiustificate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia, valorizzando: la conoscenza aliunde del processo verbale di constatazione; la sufficienza della motivazione dell’atto; il compendio probatorio relativo alla documentazione extracontabile rinvenuta presso l’amministratore; l’assenza di specifiche giustificazioni sulle note di credito. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: omesso esame e violazione dello Statuto del contribuente per mancata allegazione del PVC; violazione dell’obbligo motivazionale dell’avviso; omesso esame e violazione delle garanzie nelle verifiche fiscali quanto ai verbali giornalieri; omesso esame della documentazione contabile relativa a assegni bancari; violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e mancato contraddittorio su presunte operazioni non fatturate; omesso esame in tema di note di credito e loro giustificazione documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza d’appello oppure tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la CTR aveva fondato la decisione anche sulla accertata conoscenza del PVC da parte della contribuente, sulla irrilevanza dell’omessa allegazione ove la parte ne fosse già a conoscenza, sulla correttezza della motivazione dell’avviso, sulla sufficienza del verbale finale di constatazione e sulla mancata prova contraria rispetto alle contestazioni relative a assegni, operazioni attive e note di credito. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando mira solo a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è inammissibile se non è specificamente censurato l’accertamento di fatto posto a base della decisione di merito.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo può ritenersi soddisfatto anche quando il contribuente abbia già avuto piena conoscenza aliunde dell’atto richiamato, se tale circostanza è accertata dal giudice di merito.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura sulla motivazione amministrativa non è accoglibile se non si confronta con l’accertato raggiungimento dello scopo conoscitivo dell’atto richiamato.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nella verifica fiscale l’obbligo richiamato dalla Corte riguarda la redazione del processo verbale dell’accesso/verifica complessiva e la sua consegna alla parte, non la consegna di verbali giornalieri.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È una tecnica di indagine e non un autonomo modello di accertamento; il motivo è inammissibile se la questione non è stata dedotta in appello e se risulta comunque rispettato il contraddittorio procedimentale rilevante nel caso concreto.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La censura sulle note di credito è inammissibile se volta a richiedere una nuova valutazione della prova documentale già compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una censura che ignori una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica deve investire tutte le basi logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, già apprezzate dal giudice di appello.
  • La violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non sussiste, o comunque la censura è inidonea, quando il contribuente abbia già avuto piena conoscenza dell’atto richiamato e tale circostanza sia stata accertata in fatto.
  • In materia di verifiche fiscali, il processo verbale finale e la corretta instaurazione del contraddittorio possono essere sufficienti; non è configurabile, in difetto di specifica base normativa, un obbligo generalizzato di consegna di verbali giornalieri.
  • Le contestazioni tributarie fondate su documentazione extracontabile o su note di credito devono essere specificamente contrastate con prova contraria pertinente; in cassazione non basta riproporre la propria lettura dei documenti già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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