Cassazione Civile, Ordinanza n. 20631/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, contestando in particolare il mancato richiamo nell’atto impugnato degli estremi dell’autorizzazione rilasciata per l’accesso ai dati bancari e sostenendo l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che non fosse verificabile la sussistenza dei presupposti dell’accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, anche per l’omesso deposito dell’autorizzazione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il contribuente avesse censurato solo il mancato richiamo degli estremi dell’autorizzazione e non la motivazione dell’atto autorizzatorio; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’autorizzazione alle indagini bancarie è atto interno, non deve essere allegata né motivata e che la sua eventuale assenza non rende inutilizzabili i dati acquisiti. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando dapprima un profilo di inammissibilità perché le censure non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; nel merito, ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale interna e sovranazionale e ha affermato che, in tema di indagini bancarie, l’autorizzazione deve essere preesistente, conoscibile e tale da consentire la verifica dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’ingerenza; ove, a seguito di specifica contestazione del contribuente, essa manchi o non sia conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l’accertamento che su di essa si fondi è invalido. Nonostante tale principio, nel caso concreto la Corte ha ritenuto i motivi infondati, oltre che inammissibili, e ha rigettato il ricorso, compensando le spese per il revirement giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che le censure fossero, in parte, inammissibili perché non investivano specificamente la statuizione decisiva della sentenza impugnata, e, in parte, infondate nel merito. Ha però valorizzato il nuovo orientamento secondo cui l’autorizzazione alle indagini bancarie deve essere resa conoscibile e, se manca o non è conoscibile nel suo contenuto essenziale a fronte di specifica contestazione, i dati acquisiti sono inutilizzabili e l’accertamento è invalido nella parte fondata su di essi. Le spese sono state compensate per il mutamento giurisprudenziale intervenuto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso prospettava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha rilevato che la censura non colpiva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro della nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione/falsa applicazione delle norme sulle indagini bancarie.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte afferma che l’autorizzazione ivi prevista, pur essendo atto preparatorio nel diritto interno, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari e deve essere conoscibile in modo da consentire la verifica di presupposti, oggetto e limiti dell’accesso; se manca o non è conoscibile a fronte di specifica contestazione, i dati sono inutilizzabili.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
La disciplina è letta in parallelo a quella dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per le indagini bancarie in materia IVA.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato nel dibattito sulla necessità di motivazione degli atti e dell’autorizzazione, ma non decisivo nel caso concreto.
Richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, nel quadro della censura proposta dall’Ufficio.
art. 8 CEDU
È la base sovranazionale che impone che l’ingerenza nei dati bancari sia prevista dalla legge, necessaria e assistita da adeguate garanzie; la Corte richiama la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia per ritenere insufficiente il quadro interno privo di controlli effettivi e di sufficiente determinatezza.
art. 117 Cost.
Richiamato come parametro del possibile contrasto della norma interna con la Convenzione EDU, da superare ove possibile con interpretazione conforme.
artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel percorso argomentativo sul contenuto minimo e sulle garanzie dell’ingerenza nei dati bancari.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione all’accesso ai dati bancari, pur essendo atto interno e organizzativo nel diritto nazionale, deve essere preesistente alle indagini e deve risultare conoscibile almeno nel suo contenuto essenziale, così da consentire il controllo sui presupposti, sull’oggetto e sui limiti dell’ingerenza.
- Se il contribuente contesta specificamente l’utilizzo delle risultanze bancarie e l’autorizzazione non è allegata né comunque conoscibile, i documenti acquisiti tramite indagine bancaria non possono essere utilizzati a sostegno dell’avviso di accertamento nella parte in cui ne costituiscano il fondamento.
- La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo non si confronta con la statuizione decisiva, è inammissibile.
- La disciplina interna sulle indagini bancarie va interpretata in modo conforme ai principi convenzionali e sovranazionali che esigono limiti predeterminati, giustificazione dell’ingerenza e controllo effettivo, non essendo sufficiente la qualificazione dell’autorizzazione come mero atto interno per escluderne ogni rilievo sul piano della tutela del contribuente.
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