Cassazione Civile, Ordinanza n. 35375/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Un gruppo di ricorrenti aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un precedente procedimento di equa riparazione instaurato dinanzi alla Corte d'appello di Roma e definito per incompetenza. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia, il giudice di merito aveva riconosciuto un indennizzo di euro 800,00 per ciascun ricorrente, applicando i parametri di liquidazione previsti dall'art. 2-bis della legge n. 89/2001 nel testo successivo alle modifiche introdotte nel 2012 e nel 2015. I ricorrenti hanno impugnato tale decreto deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001, per avere la Corte territoriale applicato una disciplina sopravvenuta a una domanda depositata nel luglio 2008, quindi prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina dell'art. 2-bis della legge n. 89/2001, come modificata dal decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012, si applica solo ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2016, sicché non era applicabile ratione temporis alla domanda originaria proposta nel 2008. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., aumentando l'indennizzo a euro 1.000,00 per ciascun ricorrente, oltre interessi dalla domanda. Ha inoltre confermato la regolazione delle spese del merito e del precedente giudizio di legittimità e ha condannato il Ministero alle spese del presente giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
invocato per affermare il principio di irretroattività della disciplina sopravvenuta rispetto a una domanda proposta anteriormente alla sua entrata in vigore
norma che disciplina la misura dell'indennizzo per irragionevole durata del processo; la Corte ne ha escluso l'applicazione nel testo modificato ai ricorsi depositati prima del termine di efficacia previsto
art. 2, comma 2, L. n. 89/2001
utilizzato quale base normativa per la liquidazione dell'indennizzo in base al testo vigente all'epoca della domanda
consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale
ha introdotto modifiche all'art. 2-bis L. n. 89/2001
legge di conversione del d.l. n. 83/2012
L. n. 208/2015, art. 1, comma 777
modifica sopravvenuta non applicabile al caso perché la domanda era stata depositata nel 2008
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, la disciplina sulla quantificazione dell'indennizzo va applicata secondo il criterio temporale vigente al momento del deposito della domanda, salvo diversa previsione espressa di efficacia retroattiva.
- Le modifiche normative che incidono sui parametri di liquidazione dell'indennizzo non possono essere estese a ricorsi proposti anteriormente al momento individuato dal legislatore come decorrenza dell'efficacia della nuova disciplina.
- Quando la censura riguarda solo la misura dell'indennizzo e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il decreto impugnato e decidere direttamente nel merito.
- Nella liquidazione dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice deve rispettare i limiti minimi e massimi previsti dalla legge applicabile ratione temporis, applicandoli al periodo di ritardo accertato.
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