Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La contribuente aveva impugnato l’avviso di pagamento di 189,18 euro, richiesto dal Consorzio di bonifica 6 Enna per contributi di bonifica relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. La CTP di Enna, con sentenza n. 179/2020, aveva respinto il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 6255/2023 depositata il 21 luglio 2023, aveva accolto l’impugnazione e annullato l’avviso, ritenendo che il Consorzio 6 Enna fosse stato soppresso dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e che fosse quindi privo di competenza e di legittimazione; aveva inoltre reputato illegittimo il mandato senza rappresentanza previsto dalla delibera commissariale n. 8/2017. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo, ha denunciato la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’avviso di pagamento, non compreso nell’elenco degli atti impugnabili, avrebbe potuto essere contestato soltanto quanto alla pretesa tributaria sostanziale e non per vizi formali. Con il secondo, ha dedotto la violazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero verificato la tempestività del ricorso della contribuente e l’avessero esonerata dal relativo onere probatorio. Con il terzo, ha denunciato la violazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e delle disposizioni regolamentari e costituzionali richiamate, sostenendo che l’accorpamento dei consorzi territoriali non ne aveva comportato l’immediata estinzione e che il Consorzio 6 Enna era rimasto operativo e legittimato ad agire fino al completamento del processo di riorganizzazione. Con il quarto, ha contestato la qualificazione del rapporto con il nuovo Consorzio quale mandato senza rappresentanza, sostenendo che si trattasse in realtà di delega interorganica. La contribuente ha inoltre eccepito l’improcedibilità per difetto di attestazione di conformità della procura speciale e l’inammissibilità del ricorso per asserita inesistenza del Consorzio ricorrente.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di improcedibilità relativa alla procura: la contribuente non aveva disconosciuto la conformità della copia informatica all’originale analogico e il Consorzio aveva comunque depositato l’attestazione di conformità il 17 marzo 2026, mesi prima dell’adunanza camerale; l’omissione era quindi una mera irregolarità, priva di effetto pregiudizievole in assenza di disconoscimento. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione concernente i limiti di impugnabilità dell’avviso non risultava trattata nella sentenza d’appello e il ricorrente non aveva indicato di averla tempestivamente sollevata nel giudizio di merito; è stato comunque ritenuto infondato, poiché l’atto che manifesta una specifica pretesa tributaria è impugnabile anche per contestazioni formali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: prospettava in termini astratti una mancata verifica della tempestività, senza dedurre concretamente che il ricorso fosse tardivo. La Corte ha accolto il terzo motivo. L’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 ha previsto la riorganizzazione e l’accorpamento dei consorzi, ma non ne ha disposto l’estinzione immediata; la riunificazione è l’esito di un processo organizzativo che si completa solo al termine della procedura. Fino ad allora i consorzi accorpati permangono e possono proseguire le attività e i rapporti, anche processuali. Il Consorzio 6 Enna era dunque ancora esistente e legittimato, e l’aver agito, per il periodo transitorio, come asserito mandatario senza rappresentanza non aveva inciso sul rapporto tributario né sul suo persistente potere di emettere l’avviso. È stata perciò esclusa la sussistenza del vizio di incompetenza assoluta posto a fondamento dell’annullamento. L’eccezione della contribuente di difetto di legittimazione del Consorzio è stata respinta. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto.
La copia informatica di un atto processuale analogico depositata telematicamente deve essere accompagnata dall’attestazione di conformità; nel caso deciso, l’omissione non ha determinato improcedibilità in assenza di disconoscimento della conformità e a fronte del successivo deposito dell’attestazione.
L’art. 369 c.p.c. prevede che la procura speciale, se conferita con atto separato, debba essere depositata, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso.
La procura speciale separata deve essere depositata con il ricorso, ma l’assenza dell’attestazione di conformità della copia non comporta, nelle circostanze considerate dalla Corte, improcedibilità quando la controparte non ne contesti la conformità e l’attestazione sia depositata prima dell’adunanza.
L’art. 372, comma 2, c.p.c. stabilisce che «il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».
I documenti relativi all’ammissibilità possono essere depositati separatamente dal ricorso e dal controricorso entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza camerale.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
In tal termini, il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificato come documento informatico nativo digitale era stato reputato idoneo a configurare una «fattispecie a formazione progressiva», che si esaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con la conseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorso fosse rimasto solo intimato, il ricorrente poteva depositare l'attestazione di conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, così come era tenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente.
La disciplina della conformità delle copie è applicata in modo da consentire il completamento della fattispecie processuale mediante deposito dell’attestazione entro l’udienza o l’adunanza camerale; nel caso concreto, in assenza di disconoscimento, la mancata attestazione non ha prodotto improcedibilità.
In tali pronunce si è ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
Pur essendo tassativo l’elenco degli atti impugnabili, è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario qualsiasi atto che manifesti in modo specifico una pretesa tributaria, così da consentire al contribuente di contestarla anticipatamente per ragioni formali e sostanziali.
Del tutto inconferente risulta inoltre la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.
La censura sulla tempestività non è pertinente se il ricorrente non allega concretamente che l’impugnazione sia stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto.
Esso, come già rilevato nelle sopracitate precedenti pronunce di questa Corte nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente, prospetta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica della regolarità processuale dell’impugnazione per quanto attiene alla tempestività della stessa, in termini sostanzialmente “accademici”, senza dedurre in concreto un vero e proprio vizio censurabile in cassazione e, in particolare, quello della tardività dell’impugnazione, non considerando, peraltro, che la suddetta verifica è stata verosimilmente effettuata senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione.
La censura relativa all’onere probatorio sulla tempestività non può fondarsi sulla sola affermazione astratta che il giudice avrebbe omesso verifiche: occorre allegare in concreto la tardività dell’impugnazione e un vizio effettivamente censurabile.
art. 13 legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5
Tale successione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato, però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanza con l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della legge regionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplice costituzione della nuova entità.
L’accorpamento e la ridefinizione degli ambiti territoriali previsti dalla legge regionale non estinguono immediatamente i consorzi preesistenti. Questi permangono fino al completamento del processo di riorganizzazione e riunificazione.
art. 19, comma 13, Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale
Con le citate sentenze n. 6610/26 e n. 6611/2026, emesse nei confronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoga, questa Corte ha ribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi.
La permanenza in vigore di piani, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati garantisce la continuità delle attività durante la riorganizzazione e sostiene la prosecuzione delle funzioni da parte dei consorzi preesistenti nel periodo transitorio.
In ogni caso, l’avere il Consorzio 6 Enna (inutilmente) agito quale mandatario senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato detto Consorzio del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza del perdurante affidamento dell’attività, sicché erroneamente il giudice d’appello ha annullato l’atto impugnato, sulla base di un insussistente vizio di incompetenza assoluta.
La Corte esclude che l’operatività del consorzio preesistente dipenda dalla validità o dalla configurabilità del mandato senza rappresentanza: il consorzio rimasto in vita durante l’accorpamento conserva il potere di svolgere le attività affidategli e di emettere l’atto.
Massime di principio
- L’accorpamento di enti disposto da una norma che ridefinisce gli ambiti territoriali e istituisce nuovi enti non comporta, da solo, l’estinzione immediata degli enti preesistenti quando la legge non prevede espressamente tale effetto. La loro permanenza prosegue fino al completamento del processo di riorganizzazione e riunificazione.
- Durante il processo di accorpamento, la previsione regolamentare della persistente efficacia di piani, ruoli e affidamenti consortili assicura continuità all’attività degli enti preesistenti; questi possono proseguire le attività e i rapporti, anche processuali, fino alla conclusione del processo.
- Un atto non compreso nell’elenco tipico degli atti impugnabili è contestabile davanti al giudice tributario quando rende conoscibile una specifica pretesa tributaria e ne esplicita le ragioni fattuali e giuridiche. La tutela anticipata del contribuente può riguardare sia profili formali sia profili sostanziali.
- Per denunciare in cassazione una questione non esaminata dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare che essa è stata dedotta nel giudizio di merito e indicare lo specifico atto processuale in cui lo ha fatto; non è consentito introdurre per la prima volta questioni nuove in sede di legittimità.
- La doglianza sulla mancata verifica della tempestività dell’impugnazione non è scrutinabile se formulata in astratto, senza allegare che il ricorso sia stato effettivamente proposto oltre il termine previsto e senza indicare un concreto vizio della decisione.
- La mancata attestazione di conformità della copia informatica di una procura analogica non comporta improcedibilità quando la controparte non ne disconosca la conformità e l’attestazione venga comunque depositata prima dell’udienza o dell’adunanza camerale; in tali circostanze l’omissione costituisce una mera irregolarità.
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