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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00684/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, rilevando che la conciliazione aveva fatto venire meno l'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, in considerazione della concorde richiesta delle parti. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per la ragione della decisione adottata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Un gruppo di dipendenti aveva agito nei confronti dell'azienda sanitaria locale chiedendo il riconoscimento del superiore inquadramento in categoria B e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta. L'azienda sanitaria aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato una nota con cui hanno comunicato di avere conciliato la controversia e chiesto la definizione del processo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in ragione della cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti.

  • Cass., Sez. Un., n. 8980 del 11 aprile 2018

    È richiamata per affermare che l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando le parti comunicano in sede di legittimità di avere conciliato la controversia, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • L'intervenuto accordo tra le parti comporta, di regola, la compensazione delle spese se vi è richiesta concorde in tal senso.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per accordo conciliativo, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato, dovendosi verificare le condizioni previste dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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