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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12866/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di appalto nel settore dei servizi di pulizia e multiservizi. La lavoratrice, già dipendente della precedente appaltatrice e inserita nell’elenco dei lavoratori da riassumere comunicato alla nuova impresa subentrante, sosteneva di avere diritto all’assunzione da parte della società subentrante alle medesime mansioni, con il medesimo inquadramento e orario. La nuova appaltatrice aveva invece rifiutato l’assunzione. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile l’art. 4 del CCNL Multiservizi nella ipotesi di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni, e avevano condannato la società al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite dalla messa in mora fino alla decisione. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 4 del CCNL del 31.5.2011, contestando che la clausola imponesse l’assunzione con conservazione delle condizioni economico-normative del rapporto precedente e che il danno fosse commisurato alla retribuzione già goduta presso la precedente appaltatrice; 2) violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. 23/2015, lamentando che la Corte d’appello avesse equiparato il cambio appalto a un trasferimento di ramo d’azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 4 CCNL Multiservizi resa dai giudici di merito: nel caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni, l’impresa subentrante è tenuta ad assumere gli addetti in organico con le medesime condizioni contrattuali, e l’assenza del periodo di prova conferma che l’assunzione debba avvenire per le stesse mansioni. La Corte ha escluso che la fattispecie sia assimilabile all’art. 2112 c.c., ma ha affermato che il diritto alla riassunzione è tutelabile ex art. 2932 c.c. e che il rifiuto datoriale integra inadempimento contrattuale, con risarcimento comprensivo di danno emergente e lucro cessante, pari almeno alle retribuzioni perdute per l’intero periodo dell’inadempimento, salvo prova di fatti limitativi da parte del datore di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 CCNL 31.5.2011 per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi

    Nella cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni, l’impresa subentrante si impegna ad assumere gli addetti esistenti in organico sull’appalto da almeno quattro mesi; l’assunzione va effettuata alle medesime condizioni contrattuali, desumibili anche dall’assenza del periodo di prova e dalla ratio di mantenimento dei livelli occupazionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di clausole collettive, interpretate secondo i criteri codicistici.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    Le clausole del contratto collettivo vanno interpretate secondo i criteri legali di ermeneutica negoziale, valorizzando insieme dato letterale e ratio.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    La Corte esclude che il cambio appalto, nel caso esaminato, sia equiparabile a un trasferimento di ramo d’azienda.

  • art. 2112 c.c.

    Non si applica al cambio appalto in esame; la tutela prevista dal CCNL è distinta da quella propria del trasferimento d’azienda.

  • art. 7 d.lgs. 23/2015

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l’assimilazione al trasferimento di ramo, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 2932 c.c.

    Il diritto alla riassunzione derivante dalla clausola collettiva è tutelabile in forma specifica, purché gli elementi essenziali del rapporto siano determinati o determinabili.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento conseguente all’inadempimento deve comprendere danno emergente e lucro cessante.

  • artt. 1223 e 1227 c.c.

    Il datore di lavoro inadempiente può liberarsi o ridurre la propria responsabilità solo provando fatti limitativi rilevanti ai sensi di tali norme.

  • art. 32 l. 183/2010

    La Corte d’appello aveva escluso che l’azione della lavoratrice fosse soggetta a decadenza ex tale disposizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Presuppone il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel settore degli appalti di servizi disciplinati da clausola collettiva di salvaguardia occupazionale, quando la cessazione avvenga a parità di termini, modalità e prestazioni, l’impresa subentrante è tenuta ad assumere gli addetti indicati dalla procedura contrattuale, se in possesso del requisito di anzianità richiesto.
  • L’interpretazione della clausola collettiva deve essere condotta congiuntamente sul piano letterale e funzionale, senza attribuire priorità assoluta a uno solo dei due criteri, e tenendo conto della ratio di tutela dell’occupazione.
  • L’obbligo di assunzione previsto dalla clausola collettiva è azionabile in forma specifica, purché le condizioni essenziali del nuovo rapporto siano determinate o determinabili; in tale prospettiva, la coincidenza delle mansioni e dell’inquadramento assume rilievo decisivo.
  • L’assenza del periodo di prova, in una clausola che impone la riassunzione, è un indice interpretativo forte della necessaria conservazione delle stesse mansioni e dell’identità sostanziale della prestazione richiesta al lavoratore.
  • Il rifiuto ingiustificato di assumere il lavoratore obbligatoriamente riassumibile integra inadempimento contrattuale e non mera responsabilità precontrattuale.
  • Il danno da mancata assunzione va risarcito integralmente e comprende almeno le retribuzioni non percepite per l’intero periodo dell’inadempimento, salvo prova del datore di lavoro di fatti idonei a limitarlo o escluderlo.
  • La disciplina collettiva del cambio appalto, pur perseguendo una tutela occupazionale, non coincide automaticamente con il regime del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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