Cassazione Civile, Ordinanza n. 16139/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro pubblico di una dipendente di un ente locale, inquadrata nella categoria D3, che aveva chiesto il riconoscimento del diritto a mantenere o riottenere funzioni di responsabilità di servizio con valenza di posizione organizzativa, nonché la corresponsione della relativa indennità. In un precedente giudizio era stata già riconosciuta in suo favore una posizione sul punto. Nel presente giudizio la Corte d'appello aveva ritenuto che l'incarico di posizione organizzativa fosse stato illegittimamente sottratto alla dipendente dal 1 maggio 2008 e aveva confermato la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di funzioni consone al profilo e al pagamento delle differenze retributive. Inoltre aveva accolto la domanda della lavoratrice sul punteggio da attribuire nelle schede di valutazione per l'indennità di produttività negli anni 2009, 2010 e 2011. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo, in sintesi: che la posizione organizzativa non era stata revocata ma solo non rinnovata; che la Corte territoriale aveva omesso l'esame di fatti decisivi e aveva violato la disciplina collettiva e il d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 107 TUEL in tema di posizione organizzativa; che vi era omessa pronuncia e motivazione sulla pretesa preclusione derivante dal precedente giudicato; che la valutazione sulla produttività era stata effettuata in violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., senza considerare documenti che dimostrerebbero il rifiuto delle mansioni da parte della dipendente; che vi erano ulteriori vizi in tema di interessi, rivalutazione e spese. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo assorbiti il secondo, il quarto, il quinto, l'ottavo e il nono, e inammissibili gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte concernente il riconoscimento della posizione organizzativa e delle relative differenze retributive. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda della dipendente di attribuzione della posizione organizzativa e delle correlate differenze retributive, lasciando ferma la statuizione sull'indennità di produttività. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla disciplina applicabile alla posizione organizzativa, ma la doglianza è stata accolta solo nei termini dell'effetto preclusivo del giudicato e della corretta qualificazione dell'incarico.
C.C.N.L. 31 marzo 1999, artt. 8 e 9
Richiamati nella censura sulla disciplina contrattuale della posizione organizzativa.
C.C.N.L. 6 luglio 1995, art. 37
Richiamato nella censura sulla posizione organizzativa.
Richiamato per sostenere la disciplina delle funzioni dirigenziali e di responsabilità nell'ente locale.
artt. 5 e 40 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati nella censura sulla gestione del rapporto di lavoro pubblico e sulla disciplina collettiva.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia sui motivi di appello.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per vizio di motivazione della sentenza d'appello.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione.
Richiamato in relazione alla pretesa preclusione derivante da litispendenza o connessione con il precedente giudizio.
principio del ne bis in idem
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha risolto il tema attraverso il giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio fra le stesse parti.
Richiamato sempre con riferimento alla preclusione derivante dal precedente giudizio.
La Corte ha precisato che la violazione dell'articolo ricorre solo quando il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa; non quando si contesti la mera valutazione delle prove compiuta nel merito.
La Corte ha ribadito che la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisca alla parte sbagliata; non se si contesti la valutazione del materiale probatorio.
art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994
Richiamato nel motivo relativo al cumulo fra interessi e rivalutazione, rimasto assorbito.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel motivo sul raddoppio del contributo unificato, rimasto assorbito.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, rigettando la domanda relativa alla posizione organizzativa perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico, l'incarico di posizione organizzativa, quando abbia durata predeterminata, cessa alla naturale scadenza e il mancato rinnovo rientra nella facoltà del datore di lavoro pubblico; tale mancato rinnovo, di per sé, non integra demansionamento né richiede una specifica motivazione, se non emergono diversi elementi normativi o fattuali.
- Il conferimento di una posizione organizzativa a un dipendente inquadrato nella categoria D non comporta necessariamente mutamento di profilo professionale o attribuzione di mansioni apicali, ma può riguardare soltanto l'assegnazione di funzioni di responsabilità con correlato trattamento economico.
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una questione preclude la riproposizione della medesima pretesa nel successivo giudizio, ed è rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento, non quando la critica riguardi il merito della valutazione delle prove.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è configurabile quando la parte chieda, in realtà, una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- In sede di legittimità, le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono inammissibili se formulate come violazioni di legge ma sostanzialmente dirette a ottenere un terzo grado di merito.
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