Cassazione Civile, Ordinanza n. 16142/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un ex dipendente dell'INPS, inquadrato nella qualifica di ispettore generale ex art. 15 della legge n. 88 del 1989, aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive, anche ai fini dell'indennità di buonuscita, sostenendo che l'attività svolta come responsabile dell'area vigilanza presso la sede provinciale di Chieti avesse natura dirigenziale. La Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dopo una precedente pronuncia di legittimità, aveva invece escluso che le mansioni fossero dirigenziali e aveva ritenuto che l'incarico fosse compatibile con la qualifica apicale non dirigenziale e remunerato dal trattamento economico aggiuntivo previsto dalla contrattazione integrativa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione degli artt. 348, 383 e 384 c.p.c. e del principio enunciato dalla precedente sentenza di cassazione, assumendo che il giudice di rinvio non si fosse uniformato al dictum rescindente; omesso esame di fatti decisivi e disattesa dei pregressi accertamenti di merito; violazione e falsa applicazione del C.C.N.I. INPS del 25 luglio 2001, dell'art. 15, comma 1, l. n. 88 del 1989 e dell'art. 69, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nell'interpretazione della contrattazione integrativa; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c. per asserita intangibilità del giudicato interno su alcuni capi della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e anche il quinto e il sesto, osservando che la precedente sentenza rescindente non aveva affatto riconosciuto la natura dirigenziale delle mansioni, ma aveva invece chiarito che al personale di qualifica apicale non dirigenziale, come l'ispettore generale ex art. 15 l. n. 88 del 1989, potevano essere attribuite funzioni vicarie o di direzione di uffici di particolare rilevanza, con trattamento economico definito dalla contrattazione collettiva; pertanto, l'incarico di responsabile dell'area vigilanza rientrava nelle attribuzioni conferibili a tale profilo e non dava diritto a ulteriori differenze retributive. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava la violazione di contratti collettivi integrativi, perché il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è deducibile solo rispetto ai contratti collettivi nazionali, e inammissibile anche quanto alla censura di interpretazione contrattuale, perché sostanzialmente volta a ottenere una lettura alternativa della clausola. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale dedotta nella censura di violazione del principio enunciato in sede rescindente.
Richiamato come norma processuale in tema di giudizio di rinvio e di conformazione del giudice del rinvio al principio di diritto.
Richiamato per censurare il preteso mancato rispetto del principio di diritto da parte del giudice di rinvio.
Richiamato nei numeri 3, 4 e 5 per denunciare violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità delle doglianze secondo la loro effettiva sostanza.
Norma che disciplina la posizione del personale con qualifica di ispettore generale, cui possono essere attribuite anche funzioni vicarie o di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservate al dirigente.
art. 69, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per confermare la disciplina transitoria del personale apicale non dirigenziale e la possibilità di attribuzione di funzioni direttive con trattamento economico definito dal contratto collettivo.
C.C.N.I. INPS del 25 luglio 2001
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura di violazione di legge su tale fonte perché si tratta di contratto collettivo integrativo e non nazionale; inoltre non è stata accolta l'interpretazione prospettata dal ricorrente.
Richiamati in tema di interpretazione contrattuale; la Corte ha escluso che il motivo deducesse reali violazioni dei canoni ermeneutici, ravvisandovi solo una richiesta di lettura alternativa della clausola.
Richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. per la dedotta violazione del giudicato interno, censura ritenuta infondata.
Richiamato per sostenere l'intangibilità del giudicato interno su alcuni capi della decisione di primo grado; la Corte ha negato che vi fosse un giudicato utile in senso favorevole al ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; tuttavia, la violazione di tale vincolo può essere dedotta solo se il ricorrente dimostra che il dictum rescindente sia stato realmente disatteso, non potendo attribuire alla precedente decisione un contenuto diverso da quello effettivamente affermato.
- Quando il personale appartiene a una qualifica apicale non dirigenziale e la disciplina normativa consente l'attribuzione di funzioni direttive o vicarie, il riconoscimento economico per l'incarico svolto va verificato alla luce della contrattazione collettiva applicabile; non sorge automaticamente un diritto alle retribuzioni proprie della dirigenza.
- La violazione o falsa applicazione di contratti collettivi ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. è deducibile solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali, non anche ai contratti integrativi.
- Le censure di interpretazione contrattuale sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., mirano in realtà a ottenere una diversa lettura della clausola contrattuale rispetto a quella già accolta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per riproporre in forma diversa questioni già decise o per contestare la qualificazione giuridica data ai fatti dal giudice di merito; occorre l'effettiva omissione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
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