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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16137/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente inquadrato come funzionario amministrativo F3 ha agito per ottenere il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica di vice prefetto aggiunto, assumendo di avere svolto, nel periodo gennaio 2010-dicembre 2013, mansioni superiori consistite nella rappresentanza della Prefettura di Roma in giudizio davanti ai Tribunali civili e ai Giudici di pace. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che, anche a voler ritenere svolte quelle attività, mancasse il requisito della prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale delle mansioni proprie della qualifica superiore. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 14 e delle tabelle A e B del d.lgs. n. 139 del 2000, dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 36 Cost., degli artt. 1362 e 1363 c.c., anche in relazione al contratto integrativo ministeriale del 26 settembre 2010 e al CCNL comparto ministeri 1998-2001, sostenendo in sostanza che la normativa di settore e l'inquadramento delle funzioni avrebbero dovuto condurre al riconoscimento del superiore trattamento economico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'insussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni superiori; inoltre, il ricorrente non aveva dedotto una specifica violazione dei canoni ermeneutici contrattuali. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché il Ministero non ha svolto attività difensiva. La Corte ha poi dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 139 del 2000

    richiamato insieme alle tabelle della carriera prefettizia per individuare le funzioni del personale e il perimetro delle mansioni riconducibili alle varie qualifiche.

  • Tabella A d.lgs. n. 139 del 2000

    considerata dalla Corte territoriale per escludere che la rappresentanza in giudizio fosse funzione autonoma tale da integrare, da sola, mansioni superiori prevalenti.

  • Tabella B d.lgs. n. 139 del 2000

    richiamata per evidenziare la più ampia articolazione delle funzioni conferibili nelle diverse qualifiche della carriera prefettizia.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    invocato dal ricorrente come base normativa del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva correlata alla qualità e quantità del lavoro svolto.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati per la lettura del contratto integrativo e del CCNL, ma senza specifica deduzione di violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base della censura di legittimità, che però è stata ritenuta solo apparente perché diretta in realtà a contestare il fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione formalmente formulato come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando si censura l'interpretazione di un contratto collettivo o di un atto negoziale, è necessario dedurre in modo specifico la violazione dei canoni ermeneutici; la mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto o della disciplina non è sufficiente.
  • Il riconoscimento del trattamento economico per mansioni superiori richiede la verifica in concreto del carattere prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle funzioni proprie della qualifica superiore.
  • Se la parte soccombente non svolge attività difensiva nel giudizio di cassazione, può non essere pronunciata la condanna alle spese pur in presenza di inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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