Cassazione Civile, Ordinanza n. 16134/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del comparto sanità, inquadrata nella categoria D2/D3, che aveva svolto per un periodo funzioni dirigenziali come responsabile dell'area gestione risorse umane in sostituzione del titolare e fino alla copertura del posto. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione negando il diritto alle differenze retributive, ritenendo inapplicabili sia l'art. 2103 c.c. sia l'art. 52 del d.lgs. 165/2001 al rapporto dirigenziale e applicabile invece l'art. 18 del CCNL della dirigenza sanitaria, che esclude la configurabilità di mansioni superiori nelle sostituzioni tra dirigenti. La ricorrente ha censurato tale impostazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che quella disciplina vale solo quando la sostituzione avvenga tra dirigenti, non quando un dipendente privo di qualifica dirigenziale svolga mansioni dirigenziali superiori; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, per avere la Corte territoriale affermato da un lato che la lavoratrice non era dirigente e dall'altro applicato norme presupponenti la qualifica dirigenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo il fatto che la regola dell'inconfigurabilità di mansioni superiori nel ruolo unico della dirigenza sanitaria presuppone che il soggetto sia già inserito in tale ruolo. Ha chiarito che, quando invece un dipendente non dirigente sia assegnato di fatto a una posizione dirigenziale prevista dall'assetto organizzativo aziendale, si è in presenza di mansioni superiori rilevanti ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001
L'assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale integra svolgimento di mansioni superiori rilevante ai fini della tutela prevista dalla norma, anche in assenza di concorso, di atto formale o della previa fissazione degli obiettivi; la mancanza di questi ultimi può incidere semmai sulla retribuzione di risultato.
art. 2103 cod. civ.
La norma è inapplicabile solo nell'ipotesi di soggetto già inserito nel ruolo unico della dirigenza sanitaria; non esclude invece la tutela per il dipendente privo di qualifica dirigenziale che svolga mansioni dirigenziali superiori.
art. 36 Cost.
Richiamato nel ricorso come parametro di corretta remunerazione della prestazione lavorativa svolta oltre l'inquadramento formale.
art. 18 del C.C.N.L. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000
La disciplina delle sostituzioni tra dirigenti nel ruolo unico della dirigenza sanitaria esclude la configurabilità di mansioni superiori e prevede una specifica indennità; tale regime non si estende al dipendente non dirigente che svolga di fatto funzioni dirigenziali.
art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- La disciplina che esclude lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito della dirigenza sanitaria presuppone che il lavoratore sia già inserito nel ruolo unico dirigenziale; non può essere applicata analogicamente al dipendente privo di qualifica dirigenziale.
- L'assegnazione di fatto di un dipendente non dirigente a una posizione dirigenziale prevista dall'organizzazione dell'ente integra mansioni superiori e dà luogo alla tutela economica prevista dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001.
- Ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori non è necessario che vi sia stato un formale incarico, né che sia stata espletata la procedura concorsuale o fissati preventivamente gli obiettivi; tali circostanze possono incidere, al più, su specifiche voci retributive accessorie.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza, il vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo resta assorbito.
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