Cassazione Civile, Ordinanza n. 16135/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un funzionario direttivo, poi ricorrente in cassazione, che aveva ottenuto in appello il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dirigenziali in alcuni periodi tra il 2001 e il 2006, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze tra il trattamento economico percepito e quello del dirigente. La Corte d'appello, pur confermando l'an del diritto alle differenze retributive, ha ridotto l'importo escludendo dal calcolo l'indennità di risultato, ritenuta connessa alla previa fissazione e al raggiungimento di obiettivi non provati nello svolgimento di fatto delle mansioni. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe ricalcolato il quantum escludendo l'indennità di risultato pur in assenza di specifica censura sul punto da parte dell'appellante; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 416 c.p.c., 36 Cost., 17, 24, comma 1-bis, e 52 d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 10 del 2000, lamentando violazione del principio di non contestazione e del principio di adeguata retribuzione per l'esclusione dell'indennità di risultato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'impugnazione dell'an debeatur delle differenze retributive per mansioni superiori impedisce il giudicato interno sulla quantificazione delle somme dovute, sicché il giudice d'appello poteva rideterminare il quantum anche escludendo l'indennità di risultato. Ha parimenti respinto il secondo motivo, affermando che la non contestazione è irrilevante in materia di trattamento economico del pubblico dipendente, trattandosi di materia indisponibile e soggetta alla nullità delle disposizioni contrastanti con i vincoli della contrattazione collettiva nazionale; inoltre ha escluso che l'indennità di risultato spetti in caso di mero svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali, poiché essa presuppone obiettivi predeterminati e raggiunti, con correlate responsabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando l'impugnazione investe l'an debeatur delle differenze retributive, poiché resta devoluta anche la corretta quantificazione del credito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di ultrapetizione dedotto con il primo motivo.
art. 416 c.p.c.
Richiamato a sostegno della dedotta violazione del principio di non contestazione.
art. 36 Cost.
Richiamato quale parametro del diritto a una retribuzione adeguata e proporzionata, ma ritenuto non violato dall'esclusione dell'indennità di risultato.
art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel secondo motivo, nel contesto della disciplina del lavoro pubblico.
art. 24, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel secondo motivo, nel contesto della disciplina del lavoro pubblico.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
art. 13 l. reg. Sicilia n. 10 del 2000
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione al trattamento economico del dipendente pubblico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma applicata per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione investe l'esistenza stessa del diritto alle differenze retributive, resta devoluta al giudice anche la loro liquidazione; non vi è ultrapetizione se il giudice di appello ridetermina il quantum, eliminando componenti non dovute.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il principio di non contestazione non opera in relazione a pretese economiche sottratte alla disponibilità delle parti, specialmente quando il trattamento è regolato da limiti inderogabili posti dalla contrattazione collettiva nazionale e da norme imperative.
- L'indennità di risultato non spetta automaticamente per il solo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali, poiché presuppone la previa fissazione di obiettivi e il loro effettivo raggiungimento, oltre alle correlate responsabilità.
- La retribuzione adeguata e proporzionata va valutata in coerenza con la struttura della voce retributiva richiesta: elementi premiali o variabili non sono dovuti in difetto dei relativi presupposti funzionali.
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