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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16133/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La docente, in servizio presso il Ministero, aveva chiesto in giudizio la ricostruzione della carriera tenendo conto del maggior valore da attribuire agli anni di servizio prestato all'estero, incluse le annualità 2013 e 2014, ai sensi dell'art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo la norma superata dalla contrattazione collettiva; la Corte d'Appello aveva invece accolto la domanda della lavoratrice. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994 e del d.l. n. 3 del 2014, sostenendo che la supervalutazione del servizio all'estero non dovesse operare per l'anno 2013, per effetto del blocco della valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali previsto per tutto il personale scolastico. La Corte ha qualificato la questione come nuova ma ammissibile perché di puro diritto; ha però escluso che le norme sul blocco stipendiale incidano sulla progressione giuridica di carriera, limitandone gli effetti ai soli incrementi economici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che l'art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994 resta applicabile, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il blocco previsto dalle norme eccezionali sul contenimento della spesa pubblica impedirebbe anche il riconoscimento giuridico dell'anzianità di servizio per l'anno 2013. Secondo la Corte, tali disposizioni vanno interpretate letteralmente e riguardano solo gli effetti economici della progressione in carriera, non la progressione stessa sul piano giuridico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato poiché l'amministrazione statale non è tenuta al relativo versamento.

Norme richiamate

  • art. 673 d.lgs. n. 297 del 1994

    La disposizione è ritenuta ancora applicabile; la Corte aderisce all'orientamento consolidato di legittimità che ne ha già riconosciuto l'operatività in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico che abbia prestato servizio all'estero.

  • art. 1 d.l. n. 3 del 23 gennaio 2014

    Invocato dal ricorrente come norma che avrebbe impedito la valutazione dell'anzianità di servizio per il 2013 ai fini degli scatti stipendiali; la Corte esclude che esso incida sulla progressione giuridica di carriera.

  • d.P.R. n. 122 del 2013, art. 1, comma 1, lett. b

    Norma richiamata come fonte del blocco delle posizioni stipendiali per il 2013; è interpretata come disposizione eccezionale che incide solo sugli effetti economici, non sulla carriera in senso giuridico.

  • art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010

    È la disposizione che, insieme a quella del 2013, ha stabilito il blocco degli incrementi economici del personale pubblico; la Corte la legge in senso letterale e limitato agli effetti economici, in funzione di contenimento della spesa pubblica.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le norme eccezionali che derogano ai principi ordinari vanno interpretate in senso letterale e non possono essere estese oltre il significato testuale delle parole usate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria nel termine di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la parte ricorrente è un'amministrazione dello Stato non tenuta al relativo versamento.

Massime di principio

  • Le disposizioni eccezionali che introducono blocchi o limitazioni per finalità di contenimento della spesa pubblica devono essere interpretate in senso strettamente letterale e non possono essere estese oltre il loro testo.
  • Il blocco della progressione economica del personale pubblico non implica, di per sé, il blocco della progressione giuridica di carriera, che resta distinguibile dagli effetti retributivi.
  • Una norma che vieta o sospende incrementi stipendiali può incidere solo sugli effetti economici maturati nel periodo considerato, senza precludere il riconoscimento dell'anzianità ai fini dell'inquadramento giuridico, salvo espresso divieto normativo.
  • In cassazione è deducibile una questione nuova quando essa sia di puro diritto e si fondi sulle allegazioni di parte, senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.
  • Quando un orientamento di legittimità è consolidato, la Corte può aderirvi espressamente e considerarlo dirimente anche nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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