Cassazione Civile, Ordinanza n. 16144/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice del comparto scuola, dopo una sequenza di contratti di lavoro a tempo determinato seguiti dall’assunzione a tempo indeterminato, ha agito per ottenere: a) differenze retributive maturate durante l’esecuzione dei contratti a termine; b) il riconoscimento dell’integrale ricostruzione di carriera, con computo del servizio pre-ruolo secondo la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2 del CCNL 4.8.2011. Il Tribunale aveva accolto la domanda sulle differenze retributive e respinto quella sulla ricostruzione integrale della carriera; la Corte d’Appello di Torino, investita dell’impugnazione della lavoratrice, ha confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione della clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994; violazione della medesima clausola 4 in relazione alla clausola di salvaguardia del CCNL 4.8.2011; violazione del divieto di reformatio in peius, dei principi di tutela dell’affidamento, dei diritti quesiti, di irretroattività e certezza del diritto, nonché della clausola 5 dell’accordo quadro. La censura centrale era che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto conforme al diritto UE il criterio nazionale di ricostruzione della carriera e avesse escluso l’accertamento in concreto della disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato, nonché l’applicazione della clausola di salvaguardia anche al personale già precario e poi stabilizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i quattro motivi, ritenendo fondato il ricorso. Ha affermato che la Corte d’Appello ha erroneamente letto la sentenza CGUE "Motter" come se avesse definitivamente legittimato la normativa interna, mentre la Corte di giustizia ha solo chiarito che la compatibilità va verificata in concreto dal giudice nazionale. La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui l’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicato quando, applicato insieme all’art. 489 e all’art. 11, comma 14, l. n. 124/1999, determini per il docente stabilizzato un’anzianità inferiore a quella del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice deve comparare le due posizioni senza valorizzare le interruzioni tra contratti e senza applicare la regola dell’equivalenza dell’art. 489. La Corte ha inoltre ritenuto discriminatoria l’esclusione, prevista dall’art. 2 del CCNL 4.8.2011, dei lavoratori a termine poi immessi in ruolo dalla clausola di salvaguardia riservata al personale già a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
osta a norme o clausole interne che, in concreto, determinino una disparità di trattamento tra lavoratori a termine poi stabilizzati e lavoratori assunti ab origine a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive; la verifica della compatibilità va compiuta dal giudice nazionale nel caso concreto.
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata dalla ricorrente, ma nel testo non emerge una specifica autonoma ratio decisoria su tale clausola oltre al richiamo complessivo alla disciplina europea sul lavoro a termine.
art. 485 del d.lgs. n. 297/1994
deve essere disapplicato quando, applicato ai docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, produca un'anzianità di servizio inferiore rispetto a quella riconoscibile al docente comparabile assunto fin dall'origine a tempo indeterminato.
art. 489 del d.lgs. n. 297/1994
non può essere valorizzato per negare la piena comparazione tra servizi a termine e servizi a tempo indeterminato ai fini della ricostruzione della carriera, quando ciò determini disparità di trattamento.
art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999
richiamato come norma integrativa del criterio interno di computo dell'anzianità, da coordinare con gli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994.
art. 2 del CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011
la clausola di salvaguardia che tutela talune anzianità pregresse è discriminatoria se riservata ai soli lavoratori già a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, escludendo i lavoratori a termine successivamente immessi in ruolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente arresto di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso, per l'esito del giudizio, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, il servizio prestato con contratti a tempo determinato e poi seguito da immissione in ruolo deve essere comparato con quello del dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato ai fini della ricostruzione della carriera; se i criteri interni producono un trattamento meno favorevole per il lavoratore stabilizzato, la norma nazionale va disapplicata.
- La verifica della compatibilità tra disciplina interna e clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato spetta al giudice nazionale nel caso concreto: una pronuncia della Corte di giustizia non impedisce, di per sé, di constatare una disparità di trattamento in una specifica fattispecie.
- Ai fini del principio di non discriminazione, non possono essere valorizzate le interruzioni tra un contratto e l'altro quando si confronta il trattamento del lavoratore a termine poi immesso in ruolo con quello del lavoratore assunto stabilmente fin dall'inizio, se le prestazioni svolte sono comparabili.
- Una clausola contrattuale collettiva che salvaguardi solo il personale già a tempo indeterminato, escludendo il personale che era ancora a termine ma svolgeva attività identica e comparabile, viola il principio di non discriminazione salvo sia sorretta da ragioni oggettive specifiche.
- La nozione di ragioni oggettive non può fondarsi sulla sola diversa natura formale del rapporto di lavoro quando i rapporti sono contemporanei e di identico contenuto sostanziale.
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