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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15404/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato e ha dichiarato che la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ordinario; la causa dovrà quindi essere riassunta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 367, comma 2, c.p.c. Le spese sono state rimesse al giudice del merito.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una azienda sanitaria locale ha impugnato per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia promossa da una struttura sanitaria privata accreditata per ottenere il ristoro dei costi fissi sostenuti nel 2020 durante l’emergenza Covid-19. La domanda era stata presentata in attuazione di una disciplina statale e regionale che prevedeva, per le strutture private accreditate che avessero sospeso le attività ordinarie per specifici provvedimenti regionali, la possibilità di ottenere un contributo fino al 90% del budget assegnato, a copertura dei soli costi fissi rendicontati. La ASL aveva respinto l’istanza ritenendo mancassero la sospensione delle prestazioni e la documentazione sui costi. Nel ricorso per cassazione la ASL ha denunciato violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la controversia non implicava potere discrezionale della pubblica amministrazione, ma solo verifica dei presupposti di legge, con conseguente spettanza della giurisdizione del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    il criterio di riparto non attribuisce di per sé la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda un beneficio riconosciuto direttamente dalla legge e privo di discrezionalità amministrativa.

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sul riparto di giurisdizione, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    invocato come norma sul riparto, ma la Corte ha escluso che ricorresse una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    richiamato a sostegno del ricorso per cassazione avverso le decisioni sulla giurisdizione.

  • art. 4, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 34 del 2020

    norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture private accreditate un contributo fino al 90% del budget assegnato, a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati, in presenza di sospensione delle attività per l’emergenza Covid-19.

  • art. 13, comma 1, d.l. n. 14 del 2020

    disposizione emergenziale iniziale che consentiva di sospendere o rimodulare le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti.

  • art. 5-sexies d.l. n. 18 del 2020

    norma di reiterazione della facoltà di sospensione delle attività sanitarie differibili e non urgenti, richiamata nel quadro ricostruttivo della disciplina emergenziale.

  • art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato quale base degli accordi e contratti stipulati per l’anno 2020 cui si raccorda il budget riconosciuto alle strutture accreditate.

  • art. 367, comma 2, c.p.c.

    la causa va riassunta davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di giurisdizione.

Massime di principio

  • In materia di contributi o sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è affidata soltanto una verifica tecnica dei presupposti, senza valutazioni discrezionali sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione.
  • Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando la controversia investe una fase procedimentale caratterizzata da discrezionalità amministrativa, oppure un provvedimento di concessione poi annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse.
  • Se la normativa statale e quella regionale predeterminano in modo vincolato i presupposti e il limite massimo del beneficio, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
  • Quando l’ente competente è tenuto a limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni del richiedente e a liquidare gli importi accertati come conformi alla disciplina vigente, non vi è spazio per una scelta amministrativa idonea a radicare la giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRiconoscimento di sentenze straniere
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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