Cassazione Civile, Ordinanza n. 22268/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un medico convenzionato con il SSN aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2007 al 2010, sostenendo di non essere dotato di un’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate aveva accolto l’istanza solo per il 2007; il giudizio di primo grado si era quindi parzialmente estinto per quella annualità e rigettato per le altre. In appello, la CTR aveva invece riconosciuto il diritto al rimborso per tutte le annualità, ritenendo che i beni strumentali utilizzati fossero solo quelli indispensabili all’esercizio della professione e che il personale impiegato non avesse incrementato la produttività del medico. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’autonoma organizzazione sarebbe esclusa solo in presenza di un collaboratore con mere mansioni di segreteria, mentre nel caso di specie il medico si avvaleva anche di personale infermieristico; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provato che l’apporto di lavoro altrui non avesse incrementato i compensi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva valutato correttamente, e con motivazione completa, sia i beni strumentali sia l’apporto dei collaboratori, escludendo l’autonoma organizzazione alla luce dei principi consolidati sull’IRAP per i medici convenzionati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non riguardava un errore nel riparto dell’onere della prova, ma mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, non consentito in cassazione. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite; la Corte ha inoltre precisato che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
Il presupposto impositivo richiede l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Richiamato insieme all’art. 2 come norma sulla soggezione a IRAP del professionista, nei limiti dell’autonoma organizzazione.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non è deducibile come violazione di legge il mero cattivo apprezzamento delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per chiarire che l’anomalia motivazionale rilevante è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ricorda che è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non il riesame delle prove.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma sul rito camerale in Cassazione.
Norma sul procedimento camerale per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione in presenza di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997
L’IRAP è qualificata come imposta a carattere reale.
art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 446 del 1997
Le spese connesse all’attività e il reddito realizzato sono irrilevanti; l’autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano gli standard convenzionali con il SSN.
art. 1, comma 125, l. n. 208 del 2015
Ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, richiamato solo come conferma interpretativa non applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso dell’IRAP versata, grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza degli elementi costitutivi dell’autonoma organizzazione, vale a dire il non impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l’assenza di lavoro altrui non occasionale oltre mansioni meramente esecutive.
- Per i professionisti medici convenzionati con il SSN, l’autonoma organizzazione va esclusa quando i beni utilizzati siano quelli normalmente indispensabili all’esercizio della professione e il personale di supporto svolga mansioni esecutive o di segreteria senza accrescere le potenzialità professionali del medico.
- L’utilizzo di personale infermieristico non comporta automaticamente autonoma organizzazione: occorre verificare in concreto se le prestazioni rese superino il mero ausilio esecutivo e se incrementino la capacità produttiva del professionista.
- In cassazione, la deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia realmente invertito l’onere della prova; non è invece consentito censurare, sotto tale veste, la valutazione delle prove o chiedere un nuovo apprezzamento del merito.
- La motivazione sul requisito dell’autonoma organizzazione deve considerare congiuntamente beni strumentali, modalità di impiego del lavoro altrui e concreta incidenza organizzativa, non essendo sufficiente un’affermazione generica su uno solo di tali profili.
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