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Sentenza

Sentenza n. 84/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione della sentenza n. 516/2025 emessa dal Tribunale Lavoro di Siracusa.

Giustizia amministrativa202502287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per l'importo complessivo di € 2.500,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale del lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l'amministrazione all'accredito sulla Carta elettronica dell'importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha dedotto o provato l'avvenuto adempimento o altre circostanze estintive, modificative o impeditive della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, mentre spettava all'Amministrazione provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché dirigente del Ministero resistente e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice ha ordinato all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'inefficacia del titolo, l'estinzione del diritto o l'avvenuto adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato, il ricorrente deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione, la definitività e l'inadempimento dell'amministrazione dopo il decorso del termine previsto dalla legge.
  • Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'avvenuto adempimento, l'inefficacia del titolo o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi; la mancata allegazione e prova di tali circostanze giustifica l'accoglimento della domanda.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, cui affidare gli atti necessari in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, mediante applicazione analogica della disciplina prevista per i giudizi relativi ai decreti ex legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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