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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23045 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - Censure fondate su situazione di fatto diversa da quella dedotta ed accertata - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità di tutti i motivi. La società ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.520 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti fondati sugli studi di settore e su una precedente indagine amministrativa. In Cassazione ha dedotto: la violazione delle norme sugli accertamenti basati sugli studi di settore, sostenendo che questi non potessero costituire l’unico elemento dell’accertamento; la violazione dell’obbligo di allegazione degli studi di settore richiamati nell’avviso, ai sensi dello Statuto del contribuente; nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla mancata allegazione degli studi. La Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo astratto e presupponevano una situazione di fatto diversa da quella accertata dal giudice di merito: non era stato infatti accertato che gli studi di settore fossero l’unico fondamento dell’accertamento, né che non fossero stati allegati. Inoltre, il terzo motivo non indicava uno specifico fatto decisivo trascurato e mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis e art. 62-sexies, comma 3, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Disciplina gli studi di settore e il loro impiego nell’accertamento tributario. Nel caso concreto, la censura della contribuente è stata ritenuta inammissibile perché formulata in astratto e basata sull’erronea premessa che lo studio di settore fosse l’unico elemento dell’accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente la rettifica del reddito d’impresa quando gli elementi disponibili rendano inattendibili i dati dichiarati. La sentenza di merito aveva valorizzato gli scostamenti dai valori medi, le perdite reiterate e l’indagine amministrativa sulla concreta situazione aziendale.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Prevede l’obbligo di motivazione degli atti tributari e, in caso di richiamo ad altri atti, la loro allegazione o riproduzione secondo legge. La relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata sull’indimostrata mancata allegazione degli studi di settore.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Individua, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio motivazionale deducibili in Cassazione. La Corte ha escluso che tali motivi potessero essere utilizzati per introdurre una diversa ricostruzione dei fatti o ottenere una rivalutazione del merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, quesiti di diritto e momenti di sintesi specifici. Quesiti generici, astratti o non collegati alla concreta decisione impugnata determinano l’inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa in Cassazione; la memoria non può sanare l’originaria genericità o inammissibilità dei motivi di ricorso.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l’onere della prova. Nel giudizio di legittimità il riferimento a fatti decisivi deve essere specifico e autosufficiente; non è sufficiente richiamare genericamente le risultanze processuali.

Massime di principio

  • In Cassazione una censura è inammissibile quando si fonda su una situazione di fatto diversa da quella accertata nei gradi di merito. Prima di formulare il motivo occorre quindi confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata.
  • Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. La Corte verifica la corretta applicazione della legge e, nei limiti previsti, l’esistenza di specifici vizi della motivazione.
  • I motivi devono essere concreti, autosufficienti e direttamente collegati alla decisione impugnata. Quesiti di diritto formulati in termini generali o astratti non consentono alla Corte di individuare l’errore denunciato.
  • Se si sostiene che l’amministrazione abbia utilizzato un documento o uno studio di settore senza allegarlo, occorre dimostrare tale circostanza e indicare precisamente come essa abbia inciso sulla validità o sulla motivazione dell’atto.
  • Quando il giudice di merito afferma che l’accertamento si basa su più elementi, non è sufficiente sostenere in Cassazione che lo studio di settore sia stato l’unico fondamento: bisogna prima censurare specificamente, con il motivo processualmente corretto, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice.
  • Le doglianze motivazionali devono indicare uno specifico fatto storico decisivo, chiarire dove sia stato dedotto e provato e spiegare perché sia stato omesso o valutato in modo illogico; formule alternative o generiche sono inammissibili.

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