Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23060 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (comunali, provinciali, regionali) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE - IN GENERE - Termine di decadenza dell'Amministrazione - Decorrenza - Dalla data di registrazione dell'atto - Fondamento - Conseguenze in tema d'immobili d'interesse storico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 105/23/09, depositata il 14 aprile 2009, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto l'appello incidentale dei contribuenti. La controversia riguardava l'avviso di accertamento INVIM notificato il 27 agosto 1992 per la rettifica del valore di immobili di interesse storico, venduti con atto registrato il 3 maggio 1990 e soggetti al diritto di prelazione dello Stato. I ricorrenti sostenevano principalmente che il termine biennale di decadenza decorresse dalla registrazione dell'atto, non dalla successiva scadenza del termine per l'esercizio della prelazione; contestavano inoltre l'applicazione delle regole relative ai contratti sospensivamente condizionati. In subordine avevano dedotto il diritto alla riduzione a un quarto dell'INVIM per i beni vincolati e l'omessa pronuncia su tale domanda.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, relativi alla decorrenza del termine di decadenza e all'irrilevanza della prelazione per il venditore; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, compresi quelli sulla riduzione dell'imposta e sull'omessa pronuncia. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso. Poiché l'atto era stato registrato il 3 maggio 1990 e l'avviso notificato il 27 agosto 1992, l'accertamento era intervenuto oltre il termine biennale. Spese dei gradi di merito compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31

    per la liquidazione e la riscossione della imposta e delle soprattasse, per gli interessi, per la concessione di dilazioni di pagamento, per le prescrizioni, per la risoluzione delle controversie e per quanto altro non sia diversamente disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni relative alla imposta di registro

    La disciplina dell'imposta di registro si applica all'INVIM per gli aspetti non regolati diversamente dal decreto, ma il rinvio non giustifica l'applicazione di norme estranee alla specifica fattispecie.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 19 e 20

    Ne deriva ulteriormente che, in virtù del rinvio effettuato anche dal D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19 e 20, in tema, rispettivamente, di accertamento e riscossione dell'INVIM e di rettifica delle dichiarazioni, ai modi e termini stabiliti per l'imposta di registro, nella fattispecie in esame correttamente il termine di decadenza dell'Amministrazione della pretesa impositiva resta fissato in due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e art. 76, comma 1 bis.

    Per accertamento, riscossione e rettifica INVIM si applicano i modi e i termini previsti per l'imposta di registro; nel caso deciso, il termine di decadenza dell'Amministrazione era biennale e decorreva dal pagamento dell'imposta proporzionale in sede di registrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, comma 1

    Consegue che il presupposto impositivo dell'INVIM, imposta della quale unicamente si discute nella presente controversia, quale indicato dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 1, cioè l'incremento di valore degli immobili relativamente ai quali si verificano il trasferimento o il conferimento del diritto di proprietà o la costituzione, il trasferimento o il conferimento di altro diritto reale, con esclusione delle servitù a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atto tra vivi ovvero a causa di morte, si è incontrovertibilmente verificato al tempo della stipula dell'atto

    Ai fini INVIM, il presupposto impositivo si realizza con il trasferimento del diritto sull'immobile; nella compravendita esaminata, il trasferimento si è verificato alla stipula, senza essere differito dalla prelazione statale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 4

    La disposizione sulla riduzione a un quarto dell'INVIM per immobili sottoposti alla disciplina di tutela è stata invocata dai ricorrenti, ma la Cassazione ha dichiarato assorbito il relativo motivo senza deciderne il merito.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 52 e 76, comma 1-bis

    Ne deriva ulteriormente che, in virtù del rinvio effettuato anche dal D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19 e 20, in tema, rispettivamente, di accertamento e riscossione dell'INVIM e di rettifica delle dichiarazioni, ai modi e termini stabiliti per l'imposta di registro, nella fattispecie in esame correttamente il termine di decadenza dell'Amministrazione della pretesa impositiva resta fissato in due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e art. 76, comma 1 bis.

    Le norme, applicate congiuntamente al rinvio previsto per l'INVIM, fissano in due anni il termine per l'accertamento di maggior valore, con decorrenza dal pagamento effettuato alla registrazione dell'atto.

  • Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 32

    La condizione sospensiva legata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato attiene unicamente all'identificazione dell'acquirente.

    La prelazione statale relativa ai beni tutelati incide sull'identificazione dell'acquirente, ma non differisce il trasferimento rilevante per il presupposto INVIM né il dies a quo del termine di decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontroverso tra le parti che l'avviso di rettifica di valore e di liquidazione è stato notificato il 27 agosto 1992, mentre l'atto di compravendita è stato registrato il 3 maggio 1990, risultando quindi l'avviso di accertamento notificato oltre il termine di decadenza biennale previsto dalle norme succitate dal pagamento, avvenuto in sede di registrazione dell'atto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, u.p., con l'accoglimento dell'originario ricorso proposto dal dante causa degli odierni ricorrenti.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 92, comma 2, nel testo originario

    Trovando applicazione, nella controversia in esame, l'art. 92 c.p.c. , comma 2, nella sua originaria formulazione, ritiene la Corte, avuto riguardo al concreto svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di merito in tutte le fasi come innanzi descritte

    La Corte ha ritenuto sussistenti giusti motivi, in considerazione dello svolgimento dei precedenti gradi, per compensare le spese del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Quando il termine per accertare un maggior valore INVIM è regolato, per rinvio, dalle norme sull'imposta di registro, il termine biennale decorre dalla registrazione dell'atto e dal pagamento dell'imposta proporzionale, momento in cui l'Amministrazione conosce l'atto e il valore dichiarato.
  • La prelazione dello Stato su un immobile tutelato, se incide soltanto sull'identificazione dell'acquirente, non sposta il momento del trasferimento rilevante per l'INVIM e non differisce la decorrenza del termine di decadenza.
  • Un avviso notificato oltre il biennio decorrente dalla registrazione è tardivo; se i fatti e le date sono incontroversi e non servono ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare la decisione e accogliere direttamente il ricorso originario.
  • La pronuncia non decide nel merito il diritto alla riduzione a un quarto dell'INVIM per immobili vincolati: il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.