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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23025 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR della Puglia che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta fruito dalla società per il 2002, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000. Contestava che fossero agevolabili le spese sostenute per ristrutturazioni su immobili altrui, compresi lavori murari e impianti di aerazione, non separabili dall’immobile condotto in affitto. La società, con ricorso incidentale, lamentava l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di giudicato interno relativa alle sanzioni per infedele dichiarazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale, cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della CTR della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che le spese su beni di terzi possono beneficiare del credito solo se riferite a beni materiali autonomi, con autonoma funzionalità e individualità, correttamente classificabili tra le immobilizzazioni materiali e separabili dall’immobile al termine dell’utilizzo. Le opere di miglioria non amovibili e prive di autonomia sono invece meri costi e non danno diritto all’agevolazione. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile: essendo risultata vittoriosa in appello, non poteva impugnare questioni sulle quali la CTR non si era pronunciata; tali questioni potranno essere riproposte al giudice del rinvio. La Cassazione non ha deciso definitivamente la spettanza del credito, demandando il nuovo esame al giudice di rinvio secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    Ove, come in questo caso, i beni si inseriscano in immobile altrui, deve essere fornita prova dal contribuente, che invoca il diritto di fruire dell'agevolazione fiscale, in merito alla amovibilità dei beni che configurino beni autonomi rispetto all'immobile di terzi cui accedono.

    Il credito per nuovi investimenti può riguardare opere realizzate su immobili non di proprietà, ma soltanto quando queste costituiscano beni materiali autonomi e amovibili, non meri costi incorporati nell’immobile altrui.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68, nel testo vigente all’epoca (oggi artt. 103 e 104)

    I beni agevolabili strumentali (destinati dunque ad essere utilizzati dall'imprenditore per più esercizi), oltre al requisito della novità, devono avere la caratteristica di essere ammortizzabili fiscalmente (secondo la procedura che consente di ripartire nel tempo il costo del cespite e che riflette la residua possibilità di utilizzazione del bene).

    Per rientrare nell’agevolazione, i beni strumentali devono essere nuovi e fiscalmente ammortizzabili; la loro natura di immobilizzazioni materiali e la possibilità di utilizzarli autonomamente sono rilevanti anche quando siano installati su un immobile altrui.

  • Art. 112 c.p.c.

    La società aveva richiamato la norma per denunciare un’omessa pronuncia sulla dedotta formazione del giudicato interno in materia di sanzioni. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale censura, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale perché la società era stata integralmente vittoriosa in appello e la questione non era stata oggetto di una statuizione sfavorevole.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    La disposizione è richiamata quale norma che estende al processo tributario il ricorso per cassazione; nel caso concreto, la censura incidentale proposta ai sensi di tale disciplina è stata dichiarata inammissibile per difetto di soccombenza.

Massime di principio

  • Le spese sostenute su immobili condotti in locazione o comunque appartenenti a terzi non sono automaticamente escluse da un incentivo per investimenti: occorre verificare la natura concreta dell’opera e la sua corretta classificazione contabile.
  • Un intervento su immobile altrui è agevolabile solo se dà luogo a un bene materiale nuovo, autonomo e dotato di propria funzionalità, ammortizzabile e separabile dall’immobile alla fine del rapporto di utilizzo. Le migliorie non amovibili, incorporate nell’immobile e prive di autonomia sono costi, non beni strumentali agevolabili.
  • Chi richiede l’agevolazione deve provare i requisiti richiesti, inclusa, per i beni installati su immobili di terzi, la loro autonomia e amovibilità; la mera iscrizione in bilancio o l’utilità dell’opera per l’attività d’impresa non sono sufficienti.
  • La parte integralmente vittoriosa in appello non può proporre ricorso incidentale per contestare questioni non decise o assorbite, poiché manca la soccombenza e quindi l’interesse all’impugnazione; può riproporre quelle questioni davanti al giudice del rinvio, se il ricorso principale viene accolto.

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