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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23024 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO - Art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Elezione del domicilio fiscale - Notifica alla residenza anagrafica invece che all'indirizzo indicato in dichiarazione - Invalidità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni relative al 1997, divenuto definitivo per mancata impugnazione, e la conseguente cartella di pagamento. Gli atti erano stati notificati alla residenza anagrafica del contribuente, anziché all’indirizzo diverso indicato nella dichiarazione dei redditi, situato nello stesso Comune del domicilio fiscale. L’Agenzia sosteneva, con il primo motivo, che l’indicazione dell’indirizzo nella dichiarazione non equivalesse a elezione di domicilio. Con il secondo motivo lamentava un vizio motivazionale, affermando che l’estratto dell’Anagrafe tributaria dimostrava che la dichiarazione recante il nuovo indirizzo era stata presentata dopo la notifica dell’accertamento.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l’indicazione espressa, nella dichiarazione annuale, di un indirizzo situato nel Comune del domicilio fiscale equivale a elezione di domicilio per la notifica degli atti, sicché la notifica effettuata alla diversa residenza anagrafica non è valida. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’Agenzia non aveva indicato adeguatamente dove l’estratto dell’Anagrafe tributaria e gli altri documenti fossero reperibili nel fascicolo e nella sequenza processuale, né ne aveva riportato il contenuto rilevante. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in 2.700 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 4

    in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo

    L’indicazione dell’indirizzo nella dichiarazione fiscale rileva per individuare il luogo presso cui il contribuente può essere raggiunto dagli atti, nel rispetto della buona fede e dell’affidamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

    Non sono richiesti particolari requisiti formali ulteriori rispetto all’indicazione espressa nella dichiarazione annuale: se il contribuente indica un indirizzo nel Comune del proprio domicilio fiscale, tale indicazione equivale a elezione di domicilio per le notifiche.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto.

    Nel ricorso per Cassazione la parte deve indicare gli atti e i documenti invocati e precisare la sede processuale in cui sono stati prodotti, così da consentirne l’esame.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    il ricorrente, in ossequio alla previsione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, (in combinato disposto con l'art. 369 c.p.c., n. 4), oltre ad indicare la sede in cui gli atti su cui il ricorso si fonda sono rinvenibili (fascicolo d'ufficio o di parte), deve provvedere anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame.

    La documentazione su cui si fonda il ricorso deve essere localizzata in modo preciso, indicando il fascicolo e la sua collocazione nella sequenza documentale trasmessa alla Corte; un richiamo generico non basta.

Massime di principio

  • Se il contribuente indica espressamente nella dichiarazione dei redditi un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica, ma situato nello stesso Comune del domicilio fiscale, tale indicazione vale come elezione di domicilio per la notifica degli atti tributari. La notifica all’indirizzo anagrafico diverso è quindi invalida.
  • Il principio di affidamento opera anche a favore del contribuente: l’Amministrazione deve attenersi all’indirizzo indicato nella dichiarazione, così come il contribuente è tenuto a indicarlo in buona fede.
  • In Cassazione non è sufficiente richiamare genericamente documenti a sostegno di un motivo: occorre indicarne contenuto rilevante, sede processuale e collocazione, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.

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