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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23038 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento di un credito IVA maturato nel 2001 e chiesto a rimborso nel 2004. Il credito derivava da note di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, emesse per contestate forniture di abbigliamento alla S.r.l. T.P.; era stato riportato negli anni successivi, durante la liquidazione della società, iniziata il 5 aprile 2002. La società fu cancellata il 21 febbraio 2005 e l’Agenzia notificò il 28 novembre 2006 un avviso di accertamento che disconosceva il credito. La C.t.p. di Lucca rigettò l’opposizione e la C.t.r. della Toscana confermò la decisione: ritenne non dimostrati i presupposti della variazione, considerati i riscontri incompleti o evasivi, la mancanza della documentazione aziendale (asseritamente distrutta o dispersa), la genericità della contestazione della fornitura e l’assenza di prova sul destino della merce, di valore fatturato superiore a un miliardo di lire. B.P. ha formulato tre motivi: nullità della sentenza e violazione dell’onere della prova; omessa o contraddittoria motivazione sulla base documentale dell’accertamento; insufficienza o contraddittorietà della motivazione sulla posizione dei soci, sull’art. 2323 c.c. e sulle notifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile: la lamentata contraddizione non integrava un vizio processuale di nullità della sentenza, mentre la censura sull’onere della prova riguardava una questione di diritto sostanziale, non deducibile con il motivo processuale scelto. Il secondo motivo è inammissibile perché attribuiva alla sentenza un’affermazione non riscontrabile nel suo contenuto e non individuava un effettivo vizio motivazionale; la decisione di merito si fondava invece sulla mancanza di documenti a discarico e di riscontri sulla sorte della merce. Anche il terzo motivo è inammissibile: denunciava questioni giuridiche sull’art. 2323 c.c. e sulle notifiche, non un fatto storico trascurato o mal valutato, come richiesto dal vizio motivazionale invocato. L’inammissibilità radicale ha reso irrilevante la mancata notifica del ricorso alla socia accomandante, pur riconosciuta come litisconsorte, perché l’eventuale integrazione del contraddittorio non avrebbe potuto superare le questioni preliminari impeditive; la Corte ha inoltre richiamato l’estinzione della società cancellata e l’assenza della sua legittimazione processuale. B.P. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in 7.290 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    Si può parlare, infatti, di nullità della sentenza per "error in procedendo" solo se, per la non intelligibilità dei contenuti del testo e/o della pronunzia finale, non risulti rispettato il modello legale della decisione.

    Il vizio processuale di nullità ricorre quando la sentenza è strutturalmente incomprensibile o non rispetta il modello legale; una pretesa contraddizione nella valutazione di merito non basta a configurarlo.

  • Art. 132 c.p.c.

    Si può parlare, infatti, di nullità della sentenza per "error in procedendo" solo se, per la non intelligibilità dei contenuti del testo e/o della pronunzia finale, non risulti rispettato il modello legale della decisione.

    La norma presidia la struttura formale della sentenza: non è violata per il solo fatto che la motivazione sia contestata quanto alla sua coerenza con gli atti.

  • Art. 36 del d.lgs. n. 546/1992

    Si può parlare, infatti, di nullità della sentenza per "error in procedendo" solo se, per la non intelligibilità dei contenuti del testo e/o della pronunzia finale, non risulti rispettato il modello legale della decisione.

    Nel processo tributario la nullità per inosservanza dei requisiti della sentenza richiede un difetto che comprometta l’intelligibilità del testo o della decisione finale; non coincide con un dissenso sulla valutazione probatoria.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    La seconda parte del quesito non prospetta un errore processuale a pena di nullità della sentenza d'appello, cioè un "error in procedendo" ex art. 360 c.c., n. 4, ma la violazione di norme di diritto sostanzialità denunciare solo con specifico motivo redatto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e corredato da quesito coerente e congruente con la premessa.

    La violazione di norme sostanziali, come quella relativa all’onere della prova, deve essere denunciata con il motivo di ricorso appropriato e con un quesito coerente; non può essere fatta valere come nullità processuale.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    Tutto ciò esorbita dai limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5, essendo questo diretto solo alla denuncia di errori sulla giustificazione della decisione di merito sul fatto.

    Il vizio motivazionale riguarda errori nella giustificazione della decisione sui fatti e richiede l’indicazione di un fatto storico trascurato o valutato in modo errato; non è lo strumento per contestare questioni esclusivamente giuridiche.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che la contestazione sull’onere della prova attiene al diritto sostanziale e, per essere esaminata, avrebbe dovuto essere formulata con il motivo di ricorso previsto per la violazione di legge, non con quello di nullità processuale. La decisione non enuncia una diversa regola sostanziale sull’allocazione dell’onere probatorio.

  • Art. 2700 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente nella censura sull’onere della prova, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: dichiara inammissibile la doglianza perché proposta con uno strumento processuale non pertinente.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 633/1972

    La procedura di variazione dell’imponibile invocata dalla contribuente non è stata ritenuta supportata da riscontri documentali e oggettivi sufficienti. La Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito i requisiti sostanziali della variazione, essendo il ricorso inammissibile.

  • Art. 2323 c.c.

    La norma è menzionata nella motivazione della C.t.r. in relazione alla posizione della socia accomandante; in cassazione, però, la relativa contestazione non è stata esaminata nel merito, perché formulata come vizio motivazionale senza indicare un fatto storico trascurato o mal valutato.

  • Art. 9, comma 9, della legge n. 289/2002

    La C.t.r. aveva escluso che il condono producesse un effetto tombale sui crediti del contribuente. La Corte di cassazione non ha deciso nuovamente la questione, poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

    Le censure devono essere ricondotte al corretto tipo di vizio: la violazione di norme di diritto non può essere veicolata come errore processuale, mentre la denuncia di nullità richiede un effettivo difetto del modello legale della sentenza.

Massime di principio

  • In cassazione occorre distinguere tra nullità processuale, violazione di legge e vizio motivazionale: ciascuna censura va formulata con il motivo appropriato, altrimenti può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • Una motivazione contestata perché ritenuta incoerente con gli atti non determina, da sola, la nullità della sentenza; per denunciare un vizio motivazionale bisogna confrontarsi con le ragioni effettivamente espresse dal giudice e indicare il fatto storico decisivo omesso o valutato erroneamente.
  • Le contestazioni sull’interpretazione di norme o sugli effetti giuridici di una notifica non sono, di per sé, vizi motivazionali: devono essere proposte come questioni di diritto con una censura specifica e coerente.
  • Quando si invoca un credito IVA derivante da note di variazione, è importante conservare e produrre documentazione verificabile sia sulla contestazione della fornitura sia sulla restituzione o sorte della merce; la perdita della documentazione e l’assenza di riscontri oggettivi possono rendere il credito non dimostrato.
  • La cancellazione della società può incidere sulla sua capacità di stare in giudizio e sulla partecipazione dei soci alla controversia; tuttavia, l’integrazione del contraddittorio può risultare inutile se il ricorso è già inammissibile per ragioni preliminari assorbenti.

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