Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23028 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.S. aveva impugnato la cartella notificata il 6 dicembre 2003, relativa a maggiore Irpef su redditi soggetti a tassazione separata per l'anno d'imposta 1999, liquidata mediante controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2000. Aveva dedotto in via principale la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, sostenendo che non bastasse la formazione del ruolo entro il termine e che rilevasse la data di notifica della cartella; in subordine, chiedeva di riconoscere un imponibile inferiore. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione regionale che aveva confermato l'accoglimento del ricorso per decadenza. La contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione d'inammissibilità: l'Agenzia aveva interesse a ricorrere e aveva contestato la decadenza sin dal primo grado. Ha accolto il ricorso per Cassazione, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005. Per la dichiarazione presentata nel 2000 e il ruolo reso esecutivo il 12 dicembre 2002, la cartella notificata il 6 dicembre 2003 era tempestiva, poiché il termine utile era il 31 dicembre 2005. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendovi altre questioni controverse da decidere, ha rigettato nel merito il ricorso introduttivo della contribuente; la questione subordinata sull'imponibile non ha quindi condotto a un diverso esito. R.S. è stata condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.600 oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    «in tema di liquidazione delle dichiarazioni con procedura automatizzata previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza»

    Per la liquidazione automatizzata, la pretesa è legittima se la cartella è notificata entro il termine decadenziale applicabile; la sola formazione del ruolo non sostituisce la notificazione.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005

    «siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge Conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 [...] salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.»

    La disciplina sopravvenuta si applica anche ai giudizi pendenti relativi a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, fatta salva l'eccezione per i ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. Nel caso concreto, il ruolo del 12 dicembre 2002 ricadeva nella disciplina applicabile.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005

    «la previsione del D.L. n. 106 del 2005, art. art. 1, comma 5 bis lett. c (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) fissa, a tal fine, al 31.12.2005 il termine per l'utile notifica della cartella.»

    Per la fattispecie esaminata, il termine ultimo per notificare utilmente la cartella era il 31 dicembre 2005; la notifica del 6 dicembre 2003 ha quindi impedito la decadenza.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b)

    La disposizione è richiamata nel delimitare l'ambito temporale delle dichiarazioni cui si applica la disciplina transitoria: quelle presentate entro il 31 dicembre 2001, ferme le eccezioni indicate dalla Corte.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2, ultimo periodo

    «la causa - non persistendo profili controversi diversi da quello inerente la pretesa decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo - va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.»

    Quando, dopo la cassazione, non restano questioni controverse diverse da quella già risolta, la Corte può decidere la causa nel merito senza rinvio.

Massime di principio

  • Nella liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, occorre verificare il termine previsto per la notifica della cartella: la sola formazione o esecutività del ruolo non equivale alla notifica al contribuente.
  • La disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005, può applicarsi anche ai giudizi pendenti relativi a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001; va verificata l'eccezione per i ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.
  • Per stabilire se vi sia decadenza bisogna individuare la specifica scadenza applicabile alla dichiarazione e confrontarla con la data di notifica della cartella. In questo caso il termine era il 31 dicembre 2005 e la notifica del 6 dicembre 2003 era tempestiva.
  • Un'eccezione d'inammissibilità del ricorso per Cassazione non è fondata quando la parte ricorrente ha interesse concreto a contestare la decisione sfavorevole e risulta aver già contrastato la questione nei gradi precedenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.