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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01612/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società in liquidazione impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato IVA indebitamente detratta per l’anno 2007, assumendo che l’IVA assolta riguardasse operazioni oggettivamente inesistenti. La vicenda riguardava una catena contrattuale in cui la società aveva formalmente acquistato materiale informatico da un fornitore e lo aveva poi concesso in leasing a utilizzatori finali indicati dal fornitore; secondo l’Amministrazione, la fornitura era fittizia e i beni non risultavano effettivamente esistenti o consegnati. La società sosteneva invece che l’Amministrazione non avesse provato l’inesistenza delle operazioni, che la documentazione dei passaggi della merce fosse stata prodotta, che il bene fosse stato gestito anche dal fornitore contrattualmente incaricato, e soprattutto che essa fosse in buona fede, poiché vittima di una truffa insieme al fornitore principale. Con i motivi di ricorso deduceva: vizi processuali per asserita genericità dell’appello e violazione del contraddittorio; violazione delle norme IVA e sanzionatorie, anche eurounitarie, assumendo la detraibilità dell’imposta e l’illegittimità delle sanzioni in presenza di buona fede; violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni; motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità del diniego di detrazione e delle sanzioni con il diritto UE.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo. Ha accolto il terzo motivo solo nei limiti concernenti il trattamento sanzionatorio, affermando che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l’IVA non è detraibile anche se il cessionario sia in buona fede, perché manca il presupposto dell’imposta; tuttavia la buona fede e la qualità di persona offesa dal reato possono rilevare ai fini dell’esclusione o attenuazione delle sanzioni, secondo gli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione a tale profilo e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione di specificità dell’appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per carenza di interesse, poiché la CTR aveva comunque deciso nel merito.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    invocato quale parametro della specificità dei motivi di appello nel processo tributario.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa, sul contraddittorio e sulla motivazione.

  • artt. 17, 19, 21, 26 e 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati per sostenere il diritto alla detrazione IVA e il regime delle operazioni imponibili; la Corte ribadisce che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l’IVA non è detraibile perché manca il presupposto dell’imposta.

  • artt. 2, 3, 24, 27 e 53 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla neutralità dell’IVA e sulla illegittimità delle sanzioni in assenza di evasione.

  • artt. 2, 5, 6 e 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997

    la Corte afferma che la buona fede del contribuente può rilevare sul piano sanzionatorio, imponendo al giudice di merito di verificare se essa escluda l’applicazione della sanzione.

  • artt. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della Dir. 2006/112/CE

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la compatibilità eurounitaria della detrazione; la Corte richiama invece la giurisprudenza UE che lega il diritto a detrazione alla effettiva realizzazione dell’operazione.

  • art. 5 d.lgs. n. 471/1997

    invocato dalla ricorrente sul versante sanzionatorio.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la Corte lo applica per negare la detrazione IVA in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti, salvo l’ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità del recupero dell’imposta dal cedente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte reputa inammissibili le doglianze perché dirette a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare l’uso della prova presuntiva; la Corte non entra nel merito perché giudica inammissibili le censure sull’accertamento fattuale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte dichiara inammissibili i motivi sulla motivazione e sull’omessa pronuncia.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte valuta l’inammissibilità o la fondatezza nei limiti sopra indicati.

  • art. 267 TFUE

    la Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale, perché la questione è già coperta da principi eurounitari consolidati.

  • artt. 100 c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità del primo e secondo motivo per carenza di interesse.

  • artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997

    indicati come base normativa per valutare l’incidenza della buona fede sulla irrogazione delle sanzioni.

Massime di principio

  • In materia IVA, il diritto alla detrazione presuppone la reale effettuazione dell’operazione imponibile: se la cessione o la prestazione non è mai avvenuta, l’imposta assolta in rivalsa non è detraibile perché manca il fatto generatore del tributo.
  • La buona fede del cessionario è, di regola, irrilevante nelle operazioni oggettivamente inesistenti, mentre conserva rilievo nelle operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali un’operazione imponibile è stata comunque effettivamente realizzata.
  • Il contribuente che abbia pagato IVA in relazione a beni o servizi non realmente esistenti può agire verso il cedente per il recupero dell’indebito, non potendo però cumulare tale rimedio con la detrazione dell’imposta non dovuta, salvo impossibilità o eccessiva onerosità della ripetizione.
  • Le risultanze del processo penale non sono automaticamente vincolanti nel giudizio tributario, ma possono essere considerate quantomeno come elementi indiziari nella valutazione complessiva dei fatti.
  • In tema di sanzioni tributarie, la posizione di buona fede del contribuente e la sua eventuale qualità di persona offesa da un reato possono incidere sull’applicazione della sanzione, imponendo al giudice di merito una specifica verifica.
  • Le censure di cassazione non possono limitarsi a una diversa lettura del materiale probatorio o a una ricostruzione incerta dei fatti: la doglianza deve investire in modo specifico e coerente l’accertamento compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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