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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22330/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello a 4 mesi di arresto e 12.000 euro di ammenda per una pluralità di reati unificati dalla continuazione, relativi a interventi edilizi e trasformazioni del territorio in area sottoposta a vincoli. I fatti, accertati in località Matitani in territorio di Minervino Murge a partire dal 2018 fino al sequestro del 27 aprile 2019, erano stati ricostruiti dai giudici di merito sulla base di sopralluoghi e ortofoto dei Carabinieri di Andria, con rilievo della significativa modifica dell'assetto urbanistico dei luoghi. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) l'intervenuta prescrizione dei reati alla data della decisione impugnata; 2) l'insussistenza della responsabilità, sostenendo una lettura alternativa del compendio probatorio e contestando la conferma del giudizio di colpevolezza; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta invece ostativa dai giudici di merito per l'entità del danno cagionato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, applicando il principio delle Sezioni Unite sulla sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. per i reati commessi nel periodo di vigenza della l. n. 103/2017, con conseguente maturazione della prescrizione indicata al 10 ottobre 2026. Ha poi ritenuto manifestamente infondati sia il motivo sulla colpevolezza, perché sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in cassazione a fronte di una motivazione dei giudici di merito completa e razionale, sia il motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché generico e già esaminato con motivazione congrua, anche in ragione dell'entità del danno. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati edilizi contestati, in concorso con altre disposizioni penali speciali e codicistiche.

  • art. 30, comma 1, l. 6 dicembre 1991, n. 394

    Norma richiamata tra i reati contestati relativi alla tutela di un'area sottoposta a vincolo/riserva.

  • art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Norma richiamata tra i reati contestati per interventi in area paesaggisticamente vincolata.

  • art. 734 c.p.

    Norma richiamata tra i reati contestati per alterazione o deturpamento di bellezze naturali.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; per tali reati la prescrizione non era maturata alla data della decisione impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito evidenzia l'entità del danno cagionato dalle condotte e il motivo di ricorso non introduce elementi specifici decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Viene richiamata per la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza della legge.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Citata nel ragionamento sulla successione di discipline in tema di prescrizione, senza effetti retroattivi espansivi nella fattispecie esaminata.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Citata nel ragionamento sulla disciplina della prescrizione; per i fatti commessi dall'1 gennaio 2020 opera il nuovo sistema, mentre per i fatti in esame resta applicabile la disciplina precedente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura che si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile quando la sentenza di merito presenti una ricostruzione completa, coerente e razionale dei fatti.
  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, senza che le successive riforme ne abbiano determinato l'abrogazione retroattiva per i fatti già commessi in quel segmento temporale.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, è legittimo valorizzare l'entità del danno cagionato dalle condotte e, in cassazione, non basta riproporre genericamente una questione già esaminata dal giudice di merito.
  • Quando tutti i motivi sono manifestamente infondati, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile con applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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