Cassazione Penale, Ordinanza n. 22302/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative a mensilità comprese tra febbraio e dicembre 2017. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e contestando il valore attribuito agli accertamenti INPS. Con il secondo e il terzo motivo censurava il diniego della sospensione condizionale della pena, della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, delle attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e ha richiamato il principio secondo cui, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, i modelli DM10 formati secondo il sistema UNIEMENS possono costituire piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni. Ha reputato manifestamente infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte di appello aveva motivato in modo razionale il diniego delle richieste difensive valorizzando la pluralità delle omissioni contributive, anche successive ai fatti, e la conseguente prognosi negativa sulla futura astensione dal reato. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico della ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 convertito dalla l. n. 638 del 1983
Norma incriminatrice dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro; la condanna è stata confermata sulla base degli accertamenti INPS e della prova documentale valutata dai giudici di merito.
art. 53 ss. l. n. 689 del 1981
Richiamata per la richiesta di sostituzione della pena, ma il diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione razionale e non censurabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera diversa lettura del compendio probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esauriente e logicamente coerente.
- In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, i modelli DM10 formati tramite il sistema UNIEMENS possono assumere valore di piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, perché fondati sui dati dichiarati dallo stesso contribuente.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena, delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo non illogico, valorizzando elementi come la pluralità delle omissioni e una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati.
- Le doglianze che mirano solo a contrapporre apprezzamenti fattuali diversi a quelli del giudice di merito restano estranee al perimetro del controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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