Cassazione Penale, Ordinanza n. 22301/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché volto a sollecitare una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dai giudici di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rideterminando la pena in anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato e si è fondato su un unico motivo: dedotto vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe trascurato elementi favorevoli alla persona offesa/ imputato; la Corte, però, ha rilevato che la doglianza era in realtà una mera riproposizione di un tema già esaminato e che i giudici di merito avevano motivato in modo puntuale il diniego valorizzando la molteplicità, qualità e quantità delle sostanze detenute (cocaina, hashish, marijuana) e i precedenti penali dell'imputato, elementi ostativi alla concessione del beneficio. La censura, quindi, mirava a ottenere una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
fattispecie incriminatrice relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, nella specie riferita a cocaina, hashish e marijuana.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
richiamata per ribadire che la censura che contrappone una diversa valutazione di merito non è deducibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La deduzione di vizio di motivazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di questioni già valutate dal giudice di merito e in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice valorizzi elementi concreti e pertinenti, come la pluralità, qualità e quantità della sostanza stupefacente detenuta e i precedenti penali dell'imputato.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, se la motivazione impugnata è sorretta da argomentazioni logiche e non manifestamente illogiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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