Cassazione Penale, Ordinanza n. 22304/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto corrette e razionali le valutazioni della sentenza impugnata sia sulla non concedibilità della riqualificazione in lieve entità sia sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. I motivi dedotti erano due: 1) mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) eccessività della pena e mancata esclusione della recidiva infraquinquennale. La difesa sosteneva, inoltre, in memoria, la necessità di riassegnare il ricorso alla sezione competente. La Corte ritiene manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva già valutato correttamente la rilevanza del dato ponderale e delle dimensioni non trascurabili del fatto, considerando la disponibilità di 198 dosi medie singole di cocaina e 806 dosi medie singole di hashish. Ritiene ugualmente infondato il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato in modo non irragionevole il precedente penale recente e il fatto che i fatti fossero stati commessi mentre l'imputato era agli arresti domiciliari. Le doglianze difensive vengono qualificate come mere diverse valutazioni di merito, estranee al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione di stupefacenti in quantità non ritenuta di lieve entità, oggetto di conferma in appello e censura in cassazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La difesa chiedeva la riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità; la Corte esclude la fondatezza della censura richiamando il dato ponderale e le dimensioni non trascurabili del fatto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo unico sugli stupefacenti richiamato quale fonte normativa del reato contestato.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice di merito può valorizzare in modo decisivo il dato ponderale e la consistenza complessiva del fatto, purché la motivazione dia conto delle dimensioni non trascurabili della condotta.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio fattuale e probatorio quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione razionale e non manifestamente illogica su quantità, modalità della condotta e trattamento sanzionatorio.
- La recidiva può essere ritenuta e mantenuta quando il giudice evidenzi un precedente penale recente e ulteriori elementi sintomatici di maggiore gravità, come la commissione del fatto durante gli arresti domiciliari.
- Le doglianze che si risolvono nella contrapposizione di una diversa lettura del merito rispetto a quella adottata dal giudice di appello sono inammissibili in cassazione se la motivazione impugnata risulta coerente e giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa statuizione nei casi previsti dalla legge.
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