Cassazione Penale, Ordinanza n. 22305/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di patteggiamento con la quale era stata applicata all'imputato la pena concordata di 4 mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal G.U.P. di Perugia, con cui gli era stata concordata la pena di 4 mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per un fatto di detenzione illecita di stupefacenti, contestato come commesso in Perugia il 27 aprile 2023 e qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 545-bis c.p.p., lamentando il mancato avviso alle parti della possibilità di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 53 l. n. 689 del 1981. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la censura è inammissibile nel giudizio di patteggiamento, perché l'art. 545-bis c.p.p. si applica solo al giudizio ordinario e la sostituzione della pena può essere disposta nel patteggiamento solo se già oggetto dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata per il fatto di detenzione illecita di stupefacenti, oggetto della sentenza di patteggiamento
richiamato quale base normativa del patteggiamento, rispetto al quale la Corte esclude la deducibilità del vizio lamentato
ritenuto applicabile al solo giudizio ordinario; non impone l'avviso sulla sostituzione della pena nel procedimento di patteggiamento
richiamato come disciplina delle pene sostitutive che il giudice può applicare nel patteggiamento solo se la sostituzione sia stata oggetto dell'accordo
art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come fonte delle pene sostitutive astrattamente sostituibili
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel procedimento di patteggiamento, la censura relativa al mancato avviso sulla possibile sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis c.p.p. è inammissibile, perché quella disposizione opera nel giudizio ordinario e presuppone una decisione sulla pena resa nota solo con la lettura del dispositivo.
- La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva nel patteggiamento è legittima solo se tale soluzione sia stata espressamente oggetto dell'accordo tra le parti; il giudice non può introdurla unilateralmente in assenza di pattuizione.
- La violazione denunciata in relazione all'art. 545-bis c.p.p. non costituisce motivo utile per impugnare una sentenza ex art. 444 c.p.p. quando il ricorso miri a contestare la mancata attivazione di un subprocedimento previsto per il rito ordinario.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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