Cassazione Penale, Ordinanza n. 22303/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per concorso nella coltivazione di sostanze stupefacenti. L'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il tempo necessario fosse decorso. La Corte ha però rilevato che la coltivazione contestata era un reato permanente cessato il 3 agosto 2017 e che, alla luce della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. come interpretata dalle Sezioni Unite, la prescrizione non era ancora maturata, essendo prevista la maturazione al 9 maggio 2027. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge, mentre per il reato permanente contestato, cessato il 3 agosto 2017, la prescrizione matura solo il 9 maggio 2027. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del reato di coltivazione/condotta in materia di stupefacenti oggetto di contestazione
disciplinante la sospensione del corso della prescrizione, applicata secondo il principio delle Sezioni Unite
richiamato per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
fonte della disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte
citata nel quadro evolutivo della disciplina della prescrizione, senza effetti retroattivi sulla fattispecie
legge 27 novembre 2021, n. 134
citata nel quadro evolutivo della disciplina della prescrizione, con applicazione a regime per i reati commessi dall'1 gennaio 2020
sentenza Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025
enuncia il principio secondo cui la sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della medesima legge, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, e non cessa per effetto retroattivo delle leggi successive richiamate dalla Corte.
- Per i reati permanenti, ai fini del computo della prescrizione rileva la data di cessazione della permanenza; se tale cessazione ricade nel periodo coperto dalla disciplina transitoria richiamata, il termine prescrizionale va calcolato tenendo conto della sospensione prevista dall'art. 159 c.p.
- Il motivo di ricorso che deduca la prescrizione è manifestamente infondato quando, sulla base della disciplina applicabile e del computo del termine, il reato non risulti ancora estinto; in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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