Cassazione Penale, Ordinanza n. 22300/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, lo aveva assolto da un capo di imputazione e, per il capo relativo alla detenzione/cessione di stupefacente, aveva rideterminato la pena in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Platì il 21 settembre 2020. I motivi dedotti erano tre: 1) contestazione della conferma del giudizio di colpevolezza, ritenuta fondata su una rilettura alternativa delle fonti probatorie; 2) censura per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; 3) doglianza per il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata aveva congruamente valorizzato e interpretato le conversazioni intercettate in modo non illogico. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva correttamente escluso la lieve entità, evidenziando la non trascurabile e non episodica dimensione del fatto, il quantitativo di droga pari a circa 3 kg e il coinvolgimento di ambiti territoriali diversi, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dai precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice ritenuta integrata in presenza di una condotta di traffico di stupefacenti di non lieve entità, desunta da dati probatori quali il quantitativo di droga e l'organizzazione del fatto
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di lieve entità esclusa per le dimensioni non trascurabili e non episodiche del fatto, il quantitativo di sostanza e il coinvolgimento di più contesti territoriali
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018
richiamata a sostegno dei criteri interpretativi per distinguere l'ipotesi di lieve entità nel traffico di stupefacenti
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021
richiamata per ribadire che non è consentita in cassazione una diversa valutazione di merito delle prove
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
richiamata per confermare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione del materiale probatorio
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando il fatto presenti dimensioni non trascurabili e non episodiche, anche in ragione del quantitativo della sostanza e dell'ampiezza dell'operazione sul piano territoriale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando sia fondato su elementi ostativi concreti, come precedenti penali specifici dell'imputato.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alla sua tenuta logica e giuridica: se la sentenza impugnata offre una ricostruzione razionale e non manifestamente illogica, il ricorso che contrappone una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
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