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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05099/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per recuperare a tassazione ai fini IRPEF un reddito ritenuto non dichiarato per l'anno 2007, sulla base di accertamenti bancari relativi a versamenti ritenuti non giustificati su due conti correnti intestati o cointestati al contribuente presso due banche. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva annullato integralmente l'avviso ritenendo che la prova contraria alla presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie potesse essere fornita anche per presunzioni e che, nel caso concreto, la produzione di copie di assegni fosse sufficiente a dimostrare che i versamenti rappresentavano restituzioni di prestiti concessi a persone fisiche. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, omesso esame di un fatto decisivo perché alcuni assegni risultavano emessi da società e non da persone fisiche, e violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per non avere il giudice applicato la regola della prova analitica per ciascun versamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che in tema di accertamenti bancari gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 stabiliscono una presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione. La CTR non ha verificato in modo puntuale l'efficacia dimostrativa delle prove prodotte dal contribuente per ciascun versamento e per ciascuno dei due conti, ma si è limitata a formule apodittiche e a richiami generici agli assegni depositati. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, le norme fiscali che attribuiscono rilievo a versamenti e prelevamenti sui conti correnti configurano una presunzione legale a favore dell'erario, non una presunzione semplice soggetta ai requisiti dell'art. 2729 c.c.
  • Il contribuente che intenda superare la presunzione deve fornire una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, indicando la riferibilità di ogni singolo versamento a operazioni non imponibili o comunque fiscalmente irrilevanti.
  • Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta per ogni operazione bancaria e deve dar conto in motivazione delle risultanze di tale verifica; una motivazione apodittica o generica non è sufficiente.
  • La giustificazione complessiva o cumulativa delle movimentazioni non basta quando la legge richiede una dimostrazione puntuale della natura non imponibile di ciascuna operazione.
  • L'eventuale giustificazione di movimentazioni relative a un diverso periodo d'imposta non incide automaticamente sull'accertamento contestato, dato che ciascun periodo d'imposta ha autonomia propria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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