Cassazione Civile, Ordinanza n. 05099/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per recuperare a tassazione ai fini IRPEF un reddito ritenuto non dichiarato per l'anno 2007, sulla base di accertamenti bancari relativi a versamenti ritenuti non giustificati su due conti correnti intestati o cointestati al contribuente presso due banche. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva annullato integralmente l'avviso ritenendo che la prova contraria alla presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie potesse essere fornita anche per presunzioni e che, nel caso concreto, la produzione di copie di assegni fosse sufficiente a dimostrare che i versamenti rappresentavano restituzioni di prestiti concessi a persone fisiche. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, omesso esame di un fatto decisivo perché alcuni assegni risultavano emessi da società e non da persone fisiche, e violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per non avere il giudice applicato la regola della prova analitica per ciascun versamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che in tema di accertamenti bancari gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 stabiliscono una presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione. La CTR non ha verificato in modo puntuale l'efficacia dimostrativa delle prove prodotte dal contribuente per ciascun versamento e per ciascuno dei due conti, ma si è limitata a formule apodittiche e a richiami generici agli assegni depositati. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge in relazione alla disciplina delle presunzioni bancarie
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito del contenuto motivazionale della sentenza
richiamato quale norma sulla motivazione
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
prevede una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni bancarie, superabile solo con prova analitica del contribuente
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come disposizione analoga in materia di accertamenti bancari, anch'essa fonte di presunzione legale
richiamato per distinguere la presunzione legale fiscale dalle presunzioni semplici, per le quali servono gravità, precisione e concordanza
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, le norme fiscali che attribuiscono rilievo a versamenti e prelevamenti sui conti correnti configurano una presunzione legale a favore dell'erario, non una presunzione semplice soggetta ai requisiti dell'art. 2729 c.c.
- Il contribuente che intenda superare la presunzione deve fornire una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, indicando la riferibilità di ogni singolo versamento a operazioni non imponibili o comunque fiscalmente irrilevanti.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta per ogni operazione bancaria e deve dar conto in motivazione delle risultanze di tale verifica; una motivazione apodittica o generica non è sufficiente.
- La giustificazione complessiva o cumulativa delle movimentazioni non basta quando la legge richiede una dimostrazione puntuale della natura non imponibile di ciascuna operazione.
- L'eventuale giustificazione di movimentazioni relative a un diverso periodo d'imposta non incide automaticamente sull'accertamento contestato, dato che ciascun periodo d'imposta ha autonomia propria.
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