Cassazione Civile, Ordinanza n. 09990/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento/rettifica IMU per l’anno 2012, relativo a un fabbricato demaniale sito nell’area portuale di Napoli e censito in catasto nella categoria D/7, concesso alla società ricorrente. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che l’IMU non potesse gravare sul concessionario di un manufatto demaniale, perché la norma richiamata riguarderebbe solo le concessioni di aree demaniali; ha inoltre dedotto che il concessionario del manufatto non sarebbe proprietario e non avrebbe legittimazione in materia catastale, con conseguente irragionevolezza della sua assoggettabilità a imposta. In cassazione ha articolato cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sull’ICI/IMU per l’asserita non assoggettabilità del concessionario di manufatto demaniale; errata distinzione tra area demaniale e fabbricato demaniale; errata applicazione dello ius superveniens; contraddizione tra soggettività passiva IMU e disciplina catastale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ma ha respinto nel merito tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, per effetto dell’art. 18, comma 3, L. n. 388/2000, e poi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo dell’imposta; nel caso della concessione avente ad oggetto un fabbricato edificato o edificando su area demaniale, il concessionario acquista un diritto reale assimilabile alla superficie o proprietà superficiaria, sicché l’IMU è dovuta dal concessionario come proprietario/titolare di diritto reale. Ha inoltre escluso che vi sia una illegittima disparità di trattamento rispetto alla disciplina catastale, rilevando che le contestazioni sulla rendita/classamento andavano rivolte all’Agenzia competente e non al Comune. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro di validità della motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata congrua e non apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte esclude la nullità
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la dedotta nullità della decisione tributaria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto nel primo motivo
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
"Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"
la disposizione, come modificata, amplia la soggettività passiva dell’ICI al concessionario di area demaniale
art. 18, comma 3, L. n. 388/2000
ha modificato l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, rendendo soggetto passivo il concessionario di area demaniale
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non fonda l’accoglimento del ricorso
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
"Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"
conferma in materia IMU la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali; per i fabbricati demaniali su area demaniale opera il primo periodo della norma sui titolari di diritti reali
il fabbricato edificato su area demaniale è richiamato come accessione al suolo
il concessionario del fabbricato su area demaniale viene ricondotto a una posizione assimilabile al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente sul tema della disparità di trattamento, ma la Corte la esclude
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente, senza esito favorevole
richiamato per escludere il litisconsorzio necessario con l’Agenzia del Territorio in controversie ICI/IMU sul Comune
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di IMU, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo d’imposta in virtù di una previsione espressa di legge, a prescindere dalla natura reale o obbligatoria del rapporto concessorio.
- Quando la concessione ha ad oggetto un fabbricato edificato o edificando su area demaniale, la posizione del concessionario è assimilabile a un diritto reale di superficie o a proprietà superficiaria; ne consegue la soggezione all’IMU secondo la disciplina generale sui titolari di diritti reali.
- La distinzione tra concessione di area demaniale e concessione di fabbricato demaniale non esclude, di per sé, la soggettività passiva IMU del concessionario, se la situazione concreta lo colloca nella titolarità di un diritto reale sul bene.
- Le contestazioni relative a rendita, classamento o attribuzione catastale devono essere fatte valere nei confronti dell’amministrazione competente in materia catastale; il Comune, nel giudizio sull’atto impositivo, non è il soggetto corretto per tali doglianze.
- Nel giudizio di cassazione è infondata l’eccezione di inammissibilità quando i motivi dedotti denunciano violazioni di legge e non si risolvono in un mero riesame del merito.
- È sufficiente una motivazione sintetica, purché intelligibile e adeguata al minimum costituzionale, per escludere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
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