Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12674/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso con cui l'Agenzia delle Entrate liquidava l'imposta di registro relativa a un finanziamento soci deliberato in sede assembleare e verbalizzato da notaio con atto registrato. In sede di rinvio, la corte tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché un altro coobbligato aveva pagato l'imposta. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, sostenendo di aver comunque conservato interesse alla decisione di merito per ottenere l'accertamento dell'infondatezza della pretesa erariale e per opporre tale esito a un'eventuale azione di rivalsa del coobbligato che aveva pagato; 2) violazione dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, assumendo che non ricorressero i presupposti della cessazione della materia del contendere o della definizione della lite, perché tra le parti permaneva contrasto e il pagamento del coobbligato avrebbe potuto essere effettuato solo per evitare l'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia, perché la corte regionale aveva effettivamente deciso la causa dichiarando la cessazione della materia del contendere. Ha poi ritenuto corretta tale declaratoria, affermando che, in materia di imposta di registro e solidarietà passiva, il pagamento eseguito da uno dei coobbligati estingue il debito tributario anche nei confronti dell'altro, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti del fisco. La possibile difesa del condebitore resta eventualmente esercitabile solo nella diversa sede dell'azione di regresso o di rivalsa tra coobbligati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la decisione sulla cessazione della materia del contendere assorbe il merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso con cui si denuncia violazione di legge

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte ritiene applicabile la cessazione della materia del contendere quando il pagamento del tributo da parte di un coobbligato estingue il debito anche per gli altri

  • art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    richiamato come precedente normativo in materia di definizione agevolata delle liti da cui la Corte trae principi estensibili al caso

  • art. 16 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamato per il medesimo fine, quale base dei principi sulla definizione della lite e sugli effetti del pagamento del coobbligato

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato per descrivere la solidarietà passiva in materia di imposta di registro

  • art. 1292 c.c.

    la solidarietà comporta che l'adempimento di uno dei debitori libera anche gli altri, incidendo oggettivamente sull'unica prestazione dovuta

  • Cass. n. 24650/2020

    precedente che aveva annullato la decisione poi adottata in rinvio per radicale assenza di motivazione

  • Cass. n. 29031/2025

    richiamata quale precedente che afferma l'effetto liberatorio del pagamento di uno dei coobbligati in materia di imposta dovuta solidalmente

  • Cass. n. 28684/2024

    richiamata per il principio secondo cui il pagamento del coobbligato estingue il debito e le eccezioni del debitore non adempiente si fanno valere nella sede del regresso o della rivalsa

  • Cass. n. 4047/2007

    richiamata come precedente sul fatto che le difese del condebitore non adempiente vanno fatte valere nel rapporto interno

  • Cass. n. 15005/2014

    richiamata nello stesso senso sul riparto tra rapporto con il creditore e rapporto interno tra coobbligati

  • Cass. n. 2165/2020

    richiamata per affermare che il principio opera anche quando sia in discussione un rimborso

  • Cass. n. 19965/2019

    richiamata nel medesimo senso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di obbligazioni solidali tributarie, il pagamento dell'imposta effettuato da uno dei coobbligati estingue il debito anche nei confronti degli altri, perché l'adempimento incide sull'unica prestazione dovuta in modo oggettivo e non meramente soggettivo.
  • Quando il debito tributario solidale è estinto per pagamento da parte di un coobbligato, il giudizio promosso dall'altro condebitore contro l'amministrazione finanziaria può essere dichiarato cessato per difetto di interesse attuale alla decisione di merito.
  • Non ricorre omessa pronuncia se il giudice definisce la controversia con una declaratoria assorbente, quale la cessazione della materia del contendere, che rende superfluo l'esame del merito.
  • Le difese del debitore che non ha pagato, incluse le contestazioni sulla debenza del tributo o sull'ampiezza della pretesa, possono essere fatte valere nel diverso rapporto interno con il coobbligato che abbia agito in regresso o rivalsa, non nel giudizio ormai privo di utilità verso il fisco.
  • Il pagamento di uno dei coobbligati produce un effetto liberatorio che chiude il rapporto tributario verso l'ente impositore e fa venir meno la materia del contendere anche in sede contenziosa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.