Cassazione Civile, Ordinanza n. 02684/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto imposta di registro, in misura fissa, in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un credito derivante da prestazione d'opera professionale. La controversia ruotava attorno alla tassazione sia del provvedimento giudiziario sia del rapporto negoziale enunciato nel ricorso monitorio. In cassazione la contribuente articolava cinque motivi: (1) omessa pronuncia della CTR sulla censura di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; (2) motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello; (3) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di liquidazione, sostenendo che mancasse l'allegazione degli atti tassati; (4) violazione delle norme sull'enunciazione, contestando la tassazione del rapporto sottostante e la pretesa doppia imposizione; (5) violazione delle regole sull'onere della prova, perché il negozio asseritamente enunciato non sarebbe stato individuato né allegato né acquisito al fascicolo.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha escluso innanzitutto l'omessa pronuncia e la motivazione apparente della sentenza regionale, ritenendo che la CTR avesse effettivamente esaminato e rigettato la censura sulla motivazione dell'atto e che la motivazione, pur sintetica, fosse comprensibile. Ha poi affermato che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica gli estremi del provvedimento tassato, la base imponibile, le aliquote e i criteri tariffari, senza necessità di allegare materialmente l'atto, purché esso sia agevolmente individuabile. Quanto alla tassazione per enunciazione, la Corte ha ritenuto che il decreto ingiuntivo contenesse elementi idonei a identificare il contratto di prestazione d'opera professionale richiamato nel ricorso monitorio, sicché era legittima l'applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 anche al rapporto enunciato, compresi gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso. Ha inoltre escluso che il richiamo dell'atto non registrato in atto registrato integri di per sé un caso d'uso e ha precisato che l'imposta di registro colpisce distintamente ciascun atto imponibile, con tassazione in misura fissa sia del decreto sia dell'atto enunciato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Le censure erano veicolate come error in procedendo ed error in iudicando, ma la Corte le ha ritenute infondate alla luce della corretta motivazione della sentenza impugnata e della disciplina sostanziale sull'imposta di registro.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che il giudice d'appello aveva espressamente esaminato e respinto la doglianza relativa alla motivazione dell'avviso.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e il percorso logico seguito.
Nel processo tributario la sentenza deve contenere concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la mancanza o apparenza della motivazione comporta nullità.
È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nell'atto con i riferimenti al provvedimento tassato.
La Corte ha ritenuto non fondata la censura sul difetto di allegazione degli atti, valorizzando la sufficiente individuabilità del decreto ingiuntivo e dei criteri di calcolo dell'imposta.
L'enunciazione in un atto registrato di disposizioni contenute in atti non registrati o contratti verbali tra le stesse parti comporta l'applicazione dell'imposta anche alle disposizioni enunciate; ciò vale anche per atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
Il mero richiamo dell'atto non registrato in un atto registrato non integra un 'caso d'uso'; la tassazione per enunciazione opera autonomamente rispetto all'uso del documento.
La Corte richiama la previsione della pena pecuniaria per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, per argomentare che l'art. 22 include anche gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
È citato per individuare gli atti dell'autorità giudiziaria in cui può avvenire l'enunciazione dell'atto non registrato.
La ricorrente ne invocava la violazione sul presupposto di un atto enunciato non provato; la Corte ha invece ritenuto che l'atto fosse adeguatamente identificato nel decreto ingiuntivo e nel ricorso monitorio.
Richiamato per contestare l'onere probatorio dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'atto enunciato fosse desumibile dal contenuto del provvedimento tassato e dagli elementi già acquisiti.
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica con chiarezza il provvedimento tassato, la base imponibile, le aliquote e i criteri di calcolo, senza necessità di allegare materialmente l'atto se questo è agevolmente individuabile.
- La motivazione apparente ricorre solo se la sentenza, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile non determina nullità.
- Ai fini dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, l'enunciazione di un atto o contratto non registrato in un atto soggetto a registrazione comporta autonoma imponibilità dell'atto enunciato, anche se esso sarebbe soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
- Il mero richiamo di un documento non registrato in un atto registrato non equivale, di per sé, a un 'caso d'uso' ex art. 6 d.P.R. 131/1986.
- L'imposta di registro è imposta d'atto: possono essere tassati distintamente sia l'atto giudiziario sia il negozio enunciato, quando ne ricorrano i presupposti normativi.
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