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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20180/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di tre persone fisiche per imputare loro, pro quota, il maggior reddito d'impresa definitivamente accertato in capo a una società a responsabilità limitata, ritenuta a ristretta base partecipativa. L'ufficio aveva accertato, in capo alla società operativa, maggiori ricavi derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e aveva poi ritenuto presuntivamente distribuiti tali utili extracontabili ai soci persone fisiche, anche se la partecipazione di questi ultimi era mediata da società intermedie. In appello la CGT lombarda aveva annullato gli avvisi, valorizzando il fatto che il controllo delle persone fisiche sulla società accertata fosse solo indiretto e che vi fossero ulteriori elementi difensivi, anche di segno penale e probatorio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, 2727 e 2697 c.c., delle norme del D.P.R. n. 600/1973 e del TUIR, sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche attraverso più gradi societari, purché permanga la ristretta base personale, e che non fosse necessario un previo accertamento formale nei confronti delle società intermedie. L'Ufficio contesta inoltre la rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata alla pretesa estraneità dei soci alla gestione e a vicende penali relative ad altra società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci, e tale presunzione si estende anche ai casi in cui il socio persona fisica partecipi indirettamente attraverso una o più società intermedie, purché alla base vi sia comunque una compagine personale ristretta. Ha chiarito che non è necessario un previo avviso di accertamento nei confronti delle società intermedie e che il socio può vincere la presunzione solo offrendo prova positiva della diversa destinazione degli utili o dell'inesistenza del presupposto di fatto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato come norma sulla presunzione semplice: la ristrettezza della base sociale e l'accertamento di utili extracontabili consentono di presumere la loro distribuzione ai soci.

  • art. 2727 c.c.

    Usato in combinazione con l'art. 2729 c.c. per qualificare l'operazione inferenziale che porta dall'accertamento societario all'imputazione ai soci.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il corretto riparto dell'onere della prova: spetta al socio fornire prova positiva idonea a vincere la presunzione di distribuzione.

  • art. 40 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel motivo di ricorso dall'Agenzia, senza autonoma trattazione specifica nel decisum.

  • art. 41-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel motivo di ricorso dall'Agenzia, senza autonoma trattazione specifica nel decisum.

  • art. 44 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato nel motivo di ricorso dall'Agenzia, senza autonoma trattazione specifica nel decisum.

  • art. 47 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La Corte precisa che non si applica ai casi di utili in nero accertati e presuntivamente distribuiti, ma ai soli utili dichiarati e oggetto di delibera assembleare di distribuzione.

  • art. 20 D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamato per escludere che il tema della presunzione tributaria coincida con logiche di doppio binario penale-tributario; la Corte ne valorizza l'irrilevanza nel caso concreto.

  • art. 10-bis L. 212/2000

    Richiamato nel motivo di ricorso dall'Agenzia, senza autonoma trattazione specifica nel decisum.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato per affermare che le società a ristretta base hanno come fine naturale la produzione di utili da distribuire tra i soci.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso dall'Agenzia, senza autonoma trattazione specifica nel decisum.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso dall'Agenzia, senza autonoma trattazione specifica nel decisum.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria specifica.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può operare anche lungo una catena partecipativa composta da società intermedie, se alla base permane una compagine personale ristretta e omogenea.
  • L'amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare un previo avviso di accertamento alle società intermedie prima di imputare gli utili ai soci persone fisiche finali.
  • La prova contraria del socio non può risolversi nella sola negazione di aver ricevuto somme, ma deve essere positiva e dimostrare la diversa destinazione degli utili o l'assenza del presupposto fattuale della presunzione.
  • La presunzione di utili extracontabili non richiede la prova di ruoli gestori del socio né l'esistenza di un accertamento penale; rileva la particolare intensità del vincolo societario e la ristretta base partecipativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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