Cassazione Civile, Ordinanza n. 24047/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda edilizia: un soggetto venne tratto a giudizio per avere, senza le autorizzazioni prescritte, modificato la destinazione d'uso di un immobile e occupato l'area prospiciente con un deposito di materiali edili. Alcune proprietarie di appartamenti nel fabbricato vicino si costituirono parti civili, deducendo che tale occupazione aveva reso più difficile e pericoloso l'accesso alle loro abitazioni e intercluso l'accesso agli spazi laterali e retrostanti del palazzo, chiedendo il risarcimento del danno. Dopo una prima assoluzione, la Corte d'appello penale dichiarò prescritto il reato e condannò al risarcimento; la Cassazione penale cassò le statuizioni penali e rinviò al giudice civile per la sola domanda risarcitoria. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello civile rigettò tutte le domande, ritenendo non provata né allegata in modo sufficiente l'esistenza di un danno, in particolare l'esistenza e il tracciato di una servitù di passaggio e il suo effettivo impedimento o aggravamento. Avverso tale decisione il convenuto propose ricorso principale limitato alle spese, lamentando l'illegittima compensazione integrale, mentre le attrici proposero ricorso incidentale con tre motivi: dedussero violazione del giudicato interno e dell'art. 101 c.p.c., oltre a varie censure sulla mancata ammissione e valutazione delle prove, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare il reato e ammettere le istanze istruttorie già formulate o rinnovate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale delle parti civili per inammissibilità o infondatezza dei motivi, ritenendo che nel giudizio di rinvio non si fosse formato alcun giudicato sull'esistenza del reato e che il rigetto della domanda risarcitoria dipendesse dalla mancanza di prova del danno, circostanza che rendeva irrilevante ogni ulteriore questione sull'illiceità della condotta. Ha invece accolto il ricorso principale dell'originario convenuto, censurando la compensazione integrale delle spese per difetto dei presupposti di legge; tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito sulle spese, condannando le parti civili al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di cassazione, compensando quelle del precedente giudizio di legittimità penale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo sul capo relativo alle spese, con decisione sostitutiva nel merito.
Norme richiamate
art. 44, lett. a) e c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Sono richiamate come norme incriminatrici contestate nel procedimento penale originario, ma la Corte civile non ne fonda la decisione risarcitoria sulla sola sussistenza del reato.
art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
È richiamato quale ulteriore reato contestato nel giudizio penale originario.
Il giudizio civile conseguente alla cassazione delle statuizioni penali è qualificato come giudizio d'appello; in tale sede valgono le preclusioni proprie dell'impugnazione e non è consentito introdurre nuove domande o nuove richieste istruttorie non proposte tempestivamente.
È richiamato per giustificare l'esame prioritario del ricorso incidentale perché logicamente pregiudiziale rispetto al ricorso principale.
Non era applicabile nel caso concreto perché la domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto di prova del danno, non per una questione rilevata d'ufficio non sottoposta al contraddittorio.
È norma del primo grado e non si applica al giudizio d'appello; pertanto non poteva pretendersi la concessione di termini per memorie o rinnovazione di istanze istruttorie in sede di rinvio d'appello.
Il motivo incidentale che cumula censure eterogenee è dichiarato inammissibile per mancata specificità e chiarezza delle doglianze.
È richiamato per l'inammissibilità delle censure sulla prova non trascritta o non riassunta nel ricorso.
Regola la condanna alle spese secondo soccombenza; il richiamo è usato per ritenere erronea la compensazione integrale disposta dal giudice di merito.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati (soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento giurisprudenziale o gravi ed eccezionali ragioni analoghe), non in modo arbitrario o con motivazione generica.
Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77
È richiamata quale pronuncia che ha inciso sull'art. 92 c.p.c., delimitando la compensazione delle spese ai casi previsti dalla legge.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza anche nella fase di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali soccombenti.
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.
Massime di principio
- Nel giudizio civile conseguente alla cassazione delle statuizioni penali ex art. 622 c.p.p. il giudice civile opera come giudice di appello e applica le preclusioni proprie dell'impugnazione: non possono essere introdotte nuove domande, nuove allegazioni o nuove istanze istruttorie non tempestivamente formulate nel primo grado.
- Ai fini del risarcimento del danno, la mera astratta illiceità della condotta non è sufficiente: il danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio subito e il nesso causale con la condotta dedotta.
- Se la domanda risarcitoria è rigettata per mancanza di prova del danno, il giudice non è tenuto a pronunciarsi ulteriormente sulla liceità o illiceità della condotta sotto il profilo risarcitorio.
- Il giudicato non si forma sulla sussistenza del reato quando la sentenza penale d'appello sia stata cassata per vizio motivazionale e la questione risarcitoria torni integralmente sub iudice.
- La compensazione delle spese di lite è consentita solo nei casi previsti dalla legge e deve essere sorretta da una motivazione specifica; un richiamo generico all'esito della causa non basta.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la commistione di doglianze eterogenee e la mancata trascrizione degli atti o dei mezzi di prova comportano inammissibilità.
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