Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27131/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Nel corso del giudizio tributario relativo all’anno d’imposta 2004, all’operatore economico erano stati contestati maggiori ricavi non dichiarati per mancato adeguamento Istat dei canoni percepiti in un contratto di affitto di ramo d’azienda, la mancata fatturazione di parte del compenso pattuito con un consorzio e l’indeducibilità di alcuni costi. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR, in sede di riassunzione, aveva confermato la ripresa a tassazione sul profilo della mancata fatturazione verso il consorzio. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 85 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che le prestazioni previste dal rapporto con il consorzio non erano più state eseguite, con conseguente mancato pagamento e legittima mancata fatturazione; 2) falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 in tema di sanzioni, nonché omesso esame di rilievi sulla totale assenza di prova a sostegno dell’avviso di accertamento, anche con riferimento al calcolo delle sanzioni sul maggior imponibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito: il primo contestava la ricostruzione della CTR sulla pretesa modifica tacita del contratto e sulla conseguente omessa fatturazione; il secondo mirava direttamente a contestare i fondamenti dell’atto impositivo e l’apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito. La Cassazione ha ribadito che non è consentito in sede di legittimità trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la rivalutazione della fattispecie concreta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi ridotto al "minimo costituzionale" e consente il sindacato solo su anomalie motivazionali radicali, non sulla sufficienza della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta delle prove ritenute più attendibili appartiene al giudice di merito e non può essere censurata come violazione di legge se si chiede soltanto una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 85 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato dalla ricorrente come parametro per escludere la tassabilità dei ricavi contestati, ma la Corte non ne offre una interpretazione di merito, ritenendo la censura inammissibile perché fattuale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    È richiamato dalla ricorrente per contestare il calcolo delle sanzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché collegata alla contestazione del merito dell’accertamento.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio interpretativo per la lettura dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in senso restrittivo.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per definire il fatto controverso rilevante ai fini del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’erronea individuazione o interpretazione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione concreta della vicenda.
  • Il sindacato sulla motivazione è oggi limitato all’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La denuncia del libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per censurare il merito dell’apprezzamento probatorio, salvo che si alleghi un vizio motivazionale nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il fatto rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; in mancanza di tale specificazione la censura è inidonea.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.