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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26624/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di rapporti formalmente qualificati in modo diverso intercorsi tra una società operante nel settore radiofonico e una conduttrice/speaker. La lavoratrice ha ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, con riqualificazione di precedenti rapporti di collaborazione/professionali in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ritenendo inefficaci alcune rinunce e risoluzioni consensuali, e dichiarando illegittimo il recesso datoriale del 25 novembre 2017 per mancanza di giusta causa e giustificato motivo. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: (1) violazione degli artt. 2113 e 2697 c.c. per avere la corte territoriale considerato inefficaci rinunce e risoluzioni consensuali; (2) violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. per il riconoscimento della subordinazione; (3) errata applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 per la riqualificazione dei rapporti come collaborazione coordinata e continuativa senza progetto; (4) omesso esame e falsa interpretazione di un accordo collettivo del 16 dicembre 2015 che, secondo la società, avrebbe qualificato come autonomi gli speakers e i conduttori con elevato grado di autonomia; (5) violazione della normativa sui licenziamenti e dell'art. 18 St. lav. per avere il recesso qualificato come licenziamento senza adeguata istruttoria e senza corretta graduazione della tutela; (6) violazione dei criteri di quantificazione della retribuzione ai fini dell'indennità risarcitoria, sostenendo che dovesse assumersi il parametro del part-time e non il compenso di lavoro autonomo percepito, con esclusione delle voci non retributive; (7) violazione delle regole sull'aliunde perceptum/percipiendum e del riparto dell'onere della prova, per il mancato accoglimento della detrazione di quanto percepito o percepibile dopo il recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché diretti, in sostanza, a contestare accertamenti di fatto, valutazioni probatorie e interpretazioni di atti negoziali già compiute dai giudici di merito; ha inoltre rilevato, con riferimento alle rinunce e risoluzioni consensuali, la tardività/inefficacia delle impugnazioni e la carenza di interesse della doglianza; ha escluso che la censura sul CCNL/accordo collettivo potesse superare il principio di effettività nella qualificazione del rapporto e i limiti del giudizio di legittimità. Il sesto motivo è stato reputato infondato: la retribuzione di riferimento per l'indennità ex art. 18 St. lav. va commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e quindi al compenso lordo da ultimo corrisposto, trattandosi di trattamento più favorevole; inoltre il principio dell'assorbimento consente di tenere conto dell'intero compenso pattuito nel rapporto formalmente autonomo e il recupero di eventuali differenze maggiori richiede prova di errore essenziale e riconoscibile. Il settimo motivo è stato dichiarato infondato/inammissibile perché l'eccezione di aliunde era stata valutata dai giudici di merito, la prova gravava sul datore di lavoro e la censura era generica, tardiva e incentrata su un diverso apprezzamento di merito. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    Le rinunce e transazioni sono state ritenute inefficaci perché impugnate nei termini e comunque inserite in un rapporto considerato unitario e continuativo; la censura che ne chiedeva una diversa valutazione è stata dichiarata inammissibile come richiesta di riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo sul riparto dell'onere probatorio è stato respinto perché le censure miravano a contestare valutazioni di fatto; in tema di aliunde perceptum l'onere della prova è stato richiamato in capo al datore di lavoro.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto e non del nomen iuris.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura autonoma del rapporto; la Corte ha però valorizzato il principio di effettività e l'accertamento di merito sulla subordinazione.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    Richiamato nella censura sulla riqualificazione dei rapporti di collaborazione a progetto; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché volto a sovvertire un accertamento di fatto.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    La Corte di merito aveva accertato la subordinazione anche in applicazione della presunzione legale prevista dalla norma per le collaborazioni a progetto prive dei requisiti richiesti.

  • art. 3 l. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità del recesso; la Corte ha escluso la fondatezza della censura, rilevando l'assenza di una concreta giustificazione del recesso.

  • art. 5 l. 604/1966

    La motivazione del licenziamento/recesso doveva essere sorretta da una causale concreta; nel caso esaminato era stata ritenuta evanescente e priva di supporto fattuale.

  • art. 18 St. lav.

    La retribuzione/indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo va commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore; la misura del risarcimento rientra nella valutazione del giudice di merito.

  • art. 18 St. lav.

    Richiamato in via subordinata dalla ricorrente per una tutela meramente risarcitoria; la Corte non ha accolto la prospettazione perché il recesso era privo di valida giustificazione.

  • art. 18 St. lav.

    Richiamato in via subordinata per la tutela attenuata; la censura è stata respinta perché non coerente con l'accertata illegittimità del recesso.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato per la quantificazione della retribuzione, ma la Corte ha applicato il parametro dell'ultima retribuzione globale di fatto come base dell'indennità risarcitoria.

  • art. 2099 c.c.

    Invocato per la determinazione della retribuzione, ma la Corte ha valorizzato il compenso effettivamente percepito quale parametro più favorevole.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per l'aliunde perceptum/percipiendum, ma la relativa eccezione è stata respinta per genericità, tardività e difetto di prova specifica.

  • art. 1175 c.c.

    Evocato nel motivo sull'aliunde, senza esito favorevole, perché la censura si risolveva in un riesame del merito.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ha osservato che il primo motivo non deduceva alcuna violazione dei criteri ermeneutici negoziali.

  • art. 1429 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di ripetere la maggiore retribuzione corrisposta solo se dovuta a errore essenziale e riconoscibile.

  • art. 1431 c.c.

    Richiamato con l'art. 1429 c.c. per l'ipotesi di errore essenziale e riconoscibile nella corresponsione di un compenso di miglior favore.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che molte censure mascherassero richieste di riesame del fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la nozione restrittiva di omesso esame di un fatto decisivo, alla luce delle Sezioni Unite 8053 e 8054 del 2014, escludendo che le doglianze vi rientrassero.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla doppia conforme, che limita ulteriormente la deducibilità dell'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Richiamato per la regola della doppia conforme e per la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. nei casi previsti.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio, degli atti negoziali o della qualificazione fattuale del rapporto effettuata dai giudici di merito.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro dipende dal principio di effettività: contano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, non il nomen iuris attribuito dalle parti o la sola disciplina collettiva invocata in astratto.
  • Le rinunce e le transazioni relative al rapporto di lavoro possono essere considerate inefficaci se impugnate nei termini e se inserite in un rapporto unitario e continuativo; la contestazione della relativa valutazione di merito non è censurabile se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • In caso di licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria va parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita al momento del recesso; il compenso pattuito in un rapporto formalmente autonomo può costituire il riferimento economico se rappresenta il trattamento effettivamente goduto dal lavoratore.
  • L'eccezione di aliunde perceptum o aliunde percipiendum richiede allegazioni specifiche e prova a carico del datore di lavoro; doglianze generiche o tardive, volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, sono inammissibili o infondate.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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