Cassazione Civile, Ordinanza n. 26666/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere l'applicazione del CCNL Sanità privata e le differenze retributive conseguenti alla dedotta illegittimità della disdetta unilaterale del contratto collettivo da parte del datore di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la clausola di ultrattività del CCNL avesse in sostanza consentito la cessazione del vincolo al momento del rinnovo e che, dopo la disdetta e la successiva comunicazione datoriale di sospensione/revoca dell'applicazione del contratto, fosse legittima l'applicazione di un diverso CCNL. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l'effettiva applicazione del CCNL rinnovato; 2) violazione dell'art. 4 del CCNL Sanità Privata 2005 e degli artt. 1322, 1362, 1366, 1367 c.c. e 112 c.p.c., per avere la sentenza interpretato erroneamente la clausola di ultrattività e attribuito rilievo alla data dell'8.10.2020 come momento di scadenza; 3) violazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1366, 1367, 1372 c.c., per non avere considerato le clausole individuali di rinvio al CCNL Sanità Privata, da intendersi come rinvio dinamico e non materialmente cristallizzato, con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente il trattamento applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel caso concreto, la clausola di ultrattività del CCNL Sanità privata integrava un termine finale di durata, sicché il contratto restava vincolante fino al rinnovo; la disdetta unilaterale del datore di lavoro era inefficace prima della scadenza. Inoltre, la comunicazione datoriale del 18.2.2020 costituiva atto unilaterale recettizio con cui veniva espressa la volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata, e la successiva revoca del 10.12.2020 non poteva eliminarne gli effetti senza l'adesione della controparte. La questione relativa al rinvio contenuto nei contratti individuali è stata invece dichiarata nuova e quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3 e 5; primo comma, n. 3
viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 112 c.p.c.
evocato come parametro della censura di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 1321 c.c.
richiamato a sostegno della ricostruzione negoziale del rapporto e della necessità di un assetto consensuale delle modifiche contrattuali.
art. 1322 c.c.
utilizzato per ribadire l'autonomia negoziale delle parti e delle organizzazioni stipulanti nel rapporto collettivo e nelle sue modifiche.
art. 1362 c.c.
evocato come criterio ermeneutico del testo contrattuale collettivo.
art. 1366 c.c.
richiamato quale canone di interpretazione secondo buona fede.
art. 1367 c.c.
richiamato a sostegno dell'interpretazione utile della clausola di ultrattività.
art. 1372 c.c.
richiamato per affermare la vincolatività del contratto e l'impossibilità di scioglimento unilaterale fuori dai casi consentiti.
art. 1467 c.c.
richiamato per escludere che il singolo datore di lavoro possa recedere unilateralmente dal contratto collettivo invocando l'eccessiva onerosità.
art. 1324 c.c.
richiamato per affermare che agli atti unilaterali inter vivos si applicano le norme sul contratto solo in quanto compatibili; non è quindi utilizzabile il criterio della comune intenzione delle parti né il comportamento del destinatario.
art. 39 Cost.
richiamato per escludere un'ultrattività eteronoma incompatibile con la libertà sindacale, precisando però che l'ultrattività pattizia è rimessa all'autonomia collettiva.
art. 2074 c.c.
richiamato come precedente modello corporativo di ultrattività, non applicabile ai contratti collettivi di diritto comune.
Massime di principio
- I contratti collettivi di diritto comune vincolano le parti solo entro l'ambito temporale concordato; l'ultrattività non opera come regola legale, ma solo se espressamente pattuita dalle organizzazioni stipulanti.
- Quando la clausola di ultrattività collega la durata del contratto a un evento futuro certo nell'an, essa integra un termine finale di efficacia: fino al verificarsi dell'evento il contratto resta vincolante e non è consentito il recesso anticipato unilaterale del singolo datore di lavoro.
- La disdetta del contratto collettivo spetta alle sole parti stipulanti del livello collettivo; il singolo datore non può sciogliersi unilateralmente dal CCNL applicato, neppure invocando l'eccessiva onerosità sopravvenuta, salvo ipotesi diverse relative a contratti aziendali o casi di giusta causa.
- Se una parte datoriale comunica ai sindacati, con atto unilaterale recettizio, la volontà di continuare ad applicare un determinato CCNL, tale dichiarazione produce effetti dal momento della conoscenza da parte dei destinatari e non può essere revocata unilateralmente con effetto eliminativo, ma solo mediante adesione della controparte o nuova pattuizione.
- Nei giudizi di cassazione, la questione nuova che presuppone accertamenti di fatto non compiuti in appello è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e quando l'abbia già dedotta nel giudizio di merito.
- L'interpretazione degli atti unilaterali recettizi non consente di applicare il criterio della comune intenzione delle parti o di valorizzare il comportamento del destinatario; l'indagine deve limitarsi all'intento dell'autore dell'atto.
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