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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26769/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra una dipendente amministrativa e un'associazione. Dopo un primo licenziamento, dichiarato nullo con ordine di reintegrazione, la lavoratrice ha esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra. Successivamente è stata nuovamente licenziata per assenza ingiustificata. La lavoratrice ha impugnato il secondo licenziamento sostenendo che, per effetto della sentenza successiva sul primo recesso e della sua opzione per l'indennità sostitutiva, il rapporto doveva considerarsi estinto e non più suscettibile di un nuovo licenziamento; ha inoltre dedotto il carattere ritorsivo e vessatorio del secondo recesso e l'insussistenza della giusta causa, chiedendo anche il pagamento del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva della reintegrazione. La datrice di lavoro ha resistito eccependo che una successiva sentenza d'appello aveva dichiarato risolto il rapporto già alla data del primo licenziamento, con conseguente venir meno del presupposto per la reintegrazione e dell'interesse a contestare il secondo licenziamento; ha inoltre opposto la compensazione con propri controcrediti e l'avvenuto pagamento del t.f.r. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla sospensione del processo e sull'effetto espansivo della riforma/cassazione, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa dell'esito del ricorso sul primo licenziamento e che l'opzione per l'indennità sostitutiva non potesse essere travolta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa sulla sussistenza dell'interesse ad impugnare il secondo licenziamento e sulla validità dell'opzione; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nel frattempo il ricorso per cassazione relativo alla sentenza sul primo licenziamento era stato deciso con ordinanza che aveva definitivamente escluso la reintegrazione, facendo venir meno la questione pregiudiziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, anche riqualificandolo come vizio motivazionale, era precluso dalla doppia conforme e comunque riguardava una questione processuale, non un fatto decisivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione della soccombenza e la regolazione delle spese appartengono al merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità della sospensione per pregiudizialità; la Corte ne esclude l'applicabilità per sopravvenuto difetto di interesse e per la non attualità della questione pregiudiziale.

  • art. 337, co. 2, c.p.c.

    richiamato come norma sulla sospensione facoltativa in presenza di pregiudizialità logica; nel caso concreto la censura è divenuta priva di interesse.

  • art. 336, co. 2, c.p.c.

    richiamato per l'effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della sentenza pregiudicante; la Corte d'appello lo aveva utilizzato per escludere il rischio di giudicati contrastanti.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    norma di riferimento per i motivi dedotti come violazione di legge nei primi e terzi motivi, ma i relativi rilievi sono stati ritenuti inammissibili.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che, una volta riqualificata la censura, essa è comunque preclusa dalla doppia conforme e non riguarda un fatto storico decisivo.

  • art. 360, penult. co., c.p.c.

    richiamato per la preclusione da doppia conforme.

  • art. 18, co. 3, L. n. 300/1970

    richiamato dalla ricorrente per contestare gli effetti dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che la valutazione della soccombenza è rimessa al giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la questione dedotta nel ricorso dipende da un precedente giudizio divenuto definitivamente definito nelle more, il motivo può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché viene meno l'utilità concreta dell'accertamento richiesto.
  • La deduzione di vizi motivazionali non può essere utilizzata per censurare questioni meramente processuali o valutazioni giuridiche; in cassazione è necessario indicare un fatto storico decisivo, non una diversa lettura della vicenda processuale.
  • Nel regime della doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se la decisione di appello conferma quella di primo grado nei termini rilevanti e non è possibile trasformare la doglianza in un riesame del merito.
  • La regolazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito quanto all'individuazione della parte soccombente; in cassazione è sindacabile solo la violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
  • L'effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della sentenza pregiudicante opera nei limiti del rapporto tra giudizi e non consente, di per sé, di mantenere vivo un interesse processuale quando la questione pregiudiziale sia stata ormai definitivamente risolta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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