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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26781/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, già dipendente con mansioni di assistente di volo assunta mediante plurimi contratti a termine e poi dichiarata a tempo indeterminato per nullità del termine finale, era stata licenziata all'esito di una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991. In primo grado il Tribunale aveva annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e condannato le società anche al risarcimento e alle spese. In appello la lavoratrice e le società avevano proposto reclami; la Corte territoriale aveva confermato il merito e compensato le spese, ritenendo che il tema dell'unicità aziendale/codatorialità tra le società fosse stato oggetto di contrasto giurisprudenziale e che nel rito Fornero la fase sommaria e quella a cognizione piena non integrassero un tipico rapporto di impugnazione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio motivazionale e erronea applicazione del criterio dell'assorbimento, sostenendo che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda basata sulla violazione dell'art. 54 d.lgs. n. 151/2001 e che la seconda fase avrebbe invece valorizzato un diverso profilo, con conseguente illegittima compensazione delle spese; (2) violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'asserita insussistenza delle ragioni di compensazione delle spese. Le società hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che non era dedotto un "fatto decisivo" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma una questione giuridica e processuale; inoltre il motivo era precluso dalla doppia conforme e dal giudicato interno, poiché la lavoratrice non aveva riproposto ex art. 346 c.p.c. la domanda fondata sull'art. 54 d.lgs. n. 151/2001 né aveva censurato con appello incidentale l'assorbimento ritenuto dal Tribunale. Sul secondo motivo ha affermato che la valutazione delle ragioni di compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

    il vizio di legittimità per omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo, e non una questione giuridica o una mera deduzione difensiva.

  • art. 360, penult. co., c.p.c.

    la doppia conforme preclude la censura in cassazione quando le decisioni di merito coincidono sul punto rilevante.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande o eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate; la mancata riproposizione impedisce di ottenerne pronuncia nel successivo grado.

  • art. 92, co. 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese, quando sorretta da valutazione discrezionale del giudice di merito e da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • artt. 4 e 24 L. n. 223/1991

    richiamati come base della procedura di mobilità all'esito della quale è avvenuto il licenziamento.

  • art. 54 d.lgs. n. 151/2001

    richiamato dalla ricorrente come base autonoma della domanda di reintegrazione; la sua mancata riproposizione in appello ha comportato rinuncia processuale.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o assetti di motivazione.
  • Quando vi sia doppia conforme, i motivi di ricorso che mirano a rimettere in discussione l'accertamento di merito risultano ulteriormente preclusi, salvo i limitati spazi consentiti dalla legge.
  • La parte che intenda contestare l'assorbimento di una domanda o di una ratio decidendi sfavorevole deve coltivare correttamente la relativa censura nei gradi di merito e riproporre la domanda non esaminata; in mancanza, la domanda si intende rinunciata e non può essere riesaminata in cassazione.
  • La scelta di compensare le spese processuali, se motivata sulla base di una valutazione discrezionale del giudice di merito e nel rispetto del quadro normativo vigente, non è di regola sindacabile in sede di legittimità.
  • L'identificazione della parte soccombente ai fini delle spese segue una valutazione rimessa al giudice di merito, con il solo limite del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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