Cassazione Civile, Ordinanza n. 26663/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un ente operante nel settore sanitario/riabilitativo e dall’individuazione del contratto collettivo applicabile. L’ente aveva inizialmente applicato il CCNL Sanità Privata del 2005, poi aveva comunicato nel gennaio 2020 la volontà di sostituirlo con il CCNL RSA/CDR, per poi sospendere tale modifica e ripristinare l’applicazione del CCNL Sanità Privata. Successivamente, in seguito al rinnovo del CCNL Sanità Privata l’8 ottobre 2020, l’ente aveva nuovamente manifestato l’intenzione di applicare il diverso CCNL CDR. La lavoratrice aveva chiesto l’applicazione del CCNL Sanità Privata e il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ritenuta illegittimità della disdetta unilaterale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la clausola di ultrattività del CCNL Sanità Privata prevedesse un termine finale coincidente con il rinnovo e che la disdetta del datore fosse inefficace; aveva inoltre valorizzato la continuata applicazione del CCNL Sanità Privata come comportamento concludente idoneo a vincolare l’ente. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto, in sintesi: (i) erronea qualificazione della clausola di ultrattività come termine di durata e non come condizione risolutiva; (ii) nullità della clausola per indeterminatezza; (iii) contraddittorietà della motivazione sulla possibilità di recesso; (iv) erronea valorizzazione di un comportamento concludente; (v) omesso rilievo del recesso dell’ente dall’associazione datoriale stipulante; (vi) mancata considerazione del CCNL CDR del 2012 come accordo separato. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ribadito che nei contratti collettivi di diritto comune la clausola di ultrattività è espressione di autonomia negoziale e va interpretata come termine finale di efficacia, certo nell’an ma incerto nel quando; ha affermato che il singolo datore non può recedere unilateralmente dal CCNL applicato prima della scadenza, salvo giusta causa non dedotta; ha ritenuto non decisivo il recesso dall’associazione datoriale e ha confermato che la protratta applicazione del CCNL integrava comportamento concludente e recezione tacita anche del rinnovo; ha infine escluso che la qualificazione del CCNL CDR come accordo separato mutasse l’esito, poiché rilevava comunque la volontà dell’ente di continuare ad applicare il CCNL Sanità Privata. La ricorrente è stata condannata alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’associazione datoriale. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice all’applicazione del CCNL Sanità Privata e alle differenze retributive conseguenti, ritenendo inefficace la disdetta unilaterale comunicata dal datore di lavoro. La Corte ha precisato che la clausola di ultrattività del CCNL individua un termine finale di efficacia collegato al rinnovo del contratto e non consente il recesso anticipato del singolo datore; ha inoltre valorizzato il comportamento concludente dell’ente, che aveva continuato ad applicare il medesimo CCNL anche dopo il rinnovo, rendendo irrilevanti sia il recesso dall’associazione datoriale sia la successiva pretesa di applicare il CCNL CDR. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 4, co. 2, CCNL Sanità Privata 19/01/2005
La clausola di ultrattività è letta come previsione pattizia di un termine finale di efficacia del contratto, collegato al rinnovo, certo nell'an e incerto solo nel quando.
art. 1322 c.c.
Richiamato per affermare l'autonomia negoziale delle parti stipulanti nel fissare durata e clausole del contratto collettivo di diritto comune.
art. 1346 c.c.
La clausola di ultrattività non è ritenuta indeterminata perché l'evento dedotto a termine è specificamente individuato nel rinnovo del CCNL.
art. 1353 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla lettura della clausola come termine e non come condizione risolutiva.
art. 1362 c.c.
Richiamato in tema di interpretazione del contratto collettivo e della clausola di ultrattività.
art. 1363 c.c.
Richiamato in tema di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali collettive.
art. 1372 c.c.
Richiamato a sostegno della questione del vincolo contrattuale e della sua cessazione.
art. 1373 c.c.
La Corte ribadisce che il recesso unilaterale del singolo datore non è consentito prima della scadenza del termine finale del CCNL, salvo giusta causa.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo assume come base per un recesso anticipato dal CCNL.
art. 39 Cost.
È richiamato per affermare che i contratti collettivi di diritto comune operano entro l'ambito temporale pattuito e che l'ultrattività ex lege non può essere imposta contro l'autonomia sindacale.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come fondamento per la libera recedibilità dal CCNL nel caso concreto.
dichiarazione congiunta n. 1 CCNL IRCCS 08/10/2020
Richiamata dalla ricorrente; non muta il principio applicato dalla Corte sulla durata e sul rinnovo del contratto collettivo.
art. 2074 c.c.
È richiamato per distinguere l'ultrattività legale, non applicabile ai contratti collettivi di diritto comune in assenza di pattizia previsione.
art. 384, ult. co., c.p.c.
Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata sul punto del recesso, precisando che, scaduto il termine finale, il recesso non è necessario.
art. 1467 c.c.
La Corte esclude che il singolo datore possa recedere unilateralmente dal CCNL invocando l'eccessiva onerosità del contratto.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma ritenuto infondato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per la motivazione della sentenza, senza accoglimento.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Base processuale dei motivi di violazione di legge proposti dalla ricorrente.
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Base processuale dei motivi di nullità della sentenza proposti dalla ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all'omessa pronuncia sul CCNL CDR; la Corte esclude l'omissione.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna della parte soccombente alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei contratti collettivi di diritto comune la clausola di ultrattività, se pattuita, va interpretata come termine finale di efficacia collegato a un evento futuro certo nell'an, anche se incerto nel quando, e non come meccanismo che trasformi il contratto in rapporto a tempo indeterminato.
- Il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo applicato prima della scadenza del termine finale, salvo l'ipotesi di giusta causa; la disdetta spetta alle parti stipulanti secondo la disciplina pattizia e non può essere costruita come rimedio generale del datore.
- La semplice volontà unilaterale di cessare l'applicazione del CCNL è inefficace se il comportamento successivo del datore dimostra, in modo univoco, la continua applicazione del medesimo contratto collettivo: tale comportamento può integrare recezione tacita o implicita della fonte collettiva e del suo rinnovo.
- Il recesso del datore dall'associazione datoriale stipulante non è di per sé decisivo a escludere l'applicazione del CCNL quando il datore, con condotte concludenti, abbia continuato ad applicarlo dopo il rinnovo o dopo la scadenza del precedente assetto collettivo.
- La qualificazione di un diverso contratto collettivo come "accordo separato" non è risolutiva se il giudice accerta, in fatto, che l'impresa ha comunque mantenuto l'applicazione del precedente CCNL per un periodo apprezzabile e con comportamento concludente incompatibile con la cessazione del vincolo.
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