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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26767/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che, accogliendo l'impugnazione del lavoratore, ha riformato la decisione di primo grado e ha condannato la società datrice di lavoro a corrispondergli la somma di euro 48.189,29, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettato dal controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, in considerazione della reciproca adesione alla rinuncia, non ha disposto alcunché sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, precisando che l'estinzione non è equiparabile a rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine previsto dalla norma, come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In presenza di reciproca adesione alla rinuncia, la Corte non dispone sulle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché l'estinzione non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale, ai fini del contributo unificato, al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando vi è reciproca adesione alla rinuncia, la Corte può non porre spese a carico di alcuna delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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