Sentenza del 07/11/2018 n. 28346 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul processo tributario, sostenendo che la contribuente aveva contestato soltanto la tardiva trasmissione del ruolo al concessionario, mentre i giudici tributari avevano dichiarato d'ufficio la decadenza dell'Amministrazione per la tardiva notifica della cartella di pagamento, pronunciandosi quindi ultra petita. La contribuente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo di avere comunque sollevato tempestivamente la decadenza con memoria depositata dopo l'entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005 e dalla L. n. 156 del 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato, correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la decisione favorevole alla società contribuente. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti la disciplina transitoria sui termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. La cartella, relativa ai redditi del 1996, era stata notificata il 23 giugno 2005, circa otto anni dopo la dichiarazione, oltre il termine previsto. La Corte ha inoltre ritenuto valida l'eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente con memoria ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992, poiché derivante dallo ius superveniens introdotto dalla nuova disciplina. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dal quale derivava la pretesa iscritta a ruolo e la successiva cartella di pagamento.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito nella L. n. 156 del 2005
Ha introdotto termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative alle somme dovute a seguito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, applicabili anche alle situazioni pregresse e ai giudizi ancora pendenti.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, come modificato
Prevede, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notifica della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, a pena di decadenza.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La disciplina dei termini di notifica delle cartelle è stata modificata per colmare l'assenza di un termine decadenziale, ritenuta costituzionalmente illegittima quando lasciava il contribuente in una situazione di prolungata incertezza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2
Regola l'integrazione dei motivi di ricorso mediante memoria. In via generale non consente di introdurre nuove eccezioni estranee ai documenti conosciuti successivamente, ma la Corte ha ritenuto non applicabile tale preclusione all'eccezione fondata sullo ius superveniens della disciplina transitoria.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che vi fosse una decisione ultra petita, valorizzando l'effettiva deduzione della decadenza da parte della contribuente.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Ha consentito alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata lasciando fermo il dispositivo favorevole al contribuente.
Legge n. 448 del 2002
Era richiamata dalla contribuente con riferimento alla contestata tardività della trasmissione del ruolo al concessionario.
Legge n. 289 del 2002, art. 12
La società aveva lamentato di non aver potuto usufruire della definizione agevolata prevista dalla norma; tale profilo non è risultato decisivo per la decisione finale.
Massime di principio
- Quando una legge successiva introduce termini decadenziali per la notifica delle cartelle e contiene una disciplina transitoria, tali termini possono applicarsi anche a rapporti tributari anteriori e a giudizi ancora pendenti.
- La tardiva notifica della cartella derivante da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis può comportare la decadenza dell'Amministrazione dalla riscossione, se è superato il termine previsto dalla disciplina applicabile.
- La decadenza dell'Amministrazione deve normalmente essere eccepita dal contribuente e non è, in linea generale, rilevabile d'ufficio; tuttavia, quando la decadenza deriva da una nuova disciplina transitoria applicabile ai giudizi in corso, l'eccezione può essere sollevata anche dopo l'introduzione del ricorso, senza essere necessariamente soggetta alle ordinarie preclusioni sui motivi aggiunti.
- Nel valutare la tempestività della riscossione occorre concentrarsi sull'atto esterno portato a conoscenza del contribuente, in particolare sulla data di notifica della cartella, e non soltanto sugli atti interni come formazione o trasmissione del ruolo.
- Un errore materiale nella riproduzione del testo della sentenza nel ricorso non determina automaticamente l'inammissibilità, se dal complesso dell'atto e dalla copia depositata risultano chiaramente la decisione impugnata e l'oggetto della controversia.
- La decisione favorevole al contribuente può essere mantenuta anche se la motivazione del giudice di merito deve essere corretta, purché il risultato giuridico sia conforme alla disciplina applicabile.
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